Ascolta "Validità degli accordi prematrimoniali" su Spreaker.
L’accordo prematrimoniale, nasce come strumento di pianificazione patrimoniale, idoneo a regolare in anticipo alcuni aspetti economici del rapporto coniugale, soprattutto in caso di separazione o divorzio.
In particolare consiste in un’intesa scritta tra due persone che si apprestano a contrarre matrimonio, con la quale si disciplinano in via anticipata alcuni aspetti economici della loro eventuale futura separazione, come ad esempio, la divisione dei beni, la rinuncia a determinate pretese economiche, o l’assunzione di obblighi specifici da parte di uno dei coniugi in favore dell’altro.
Tali strumenti, tipici nei sistemi di common law, sono strumenti pienamente validi e vincolanti in molti ordinamenti; l’Italia, invece, si è sempre opposta al riconoscimento di tali strumenti, sia in dottrina sia in giurisprudenza, anche se, proprio con riferimento a quest’ultima, l’orientamento è nel tempo mutato.
L’orientamento giurisprudenziale tradizionale
Per lungo tempo, la giurisprudenza prevalente ha sanzionato con la nullità i patti prematrimoniali o quelli stipulati in sede di separazione in vista di un futuro divorzio, quando il loro scopo era quello di predeterminare il regime giuridico-patrimoniale in caso di fine del matrimonio.
Questa nullità era giustificata dall’illeceità della causa del negotium, in quanto tali accordi erano ritenuti in contrasto con il principio fondamentale di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale sancito dall’art. 160 c.c. e con il carattere assistenziale e, quindi, indisponibile, dell'assegno divorzile.
In tal senso, la Corte temeva che simili pattuizioni potessero limitare o escludere la libertà di difesa del coniuge economicamente più debole nel giudizio di divorzio, o addirittura influenzare il consenso allo scioglimento del matrimonio.
Nonostante la persistenza dell'orientamento tradizionale, la giurisprudenza di legittimità ha mostrato negli ultimi anni una crescente sensibilità verso le istanze di autonomia privata nell'ambito dei rapporti familiari.
Particolarmente significativa appare, in tal senso, la Cassazione n. 20745/2022, che, pur mantenendo un orientamento restrittivo verso gli accordi che fissano il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro divorzio, ha tuttavia precisato che tale invalidità opera quando gli accordi siano stipulati "in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c.".
Tale precisazione lasciava intravvedere spazi di manovra per accordi che non incidevano sui diritti fondamentali del matrimonio ma si limitavano a regolare aspetti patrimoniali specifici, purché non in contrasto con i principi inderogabili dell'ordinamento familiare.
L’Ordinanza 20145/2025 della Corte di Cassazione: il caso
L’ordinanza recente della Cassazione riguarda il caso di una coppia mantovana che prima di sposarsi aveva firmato una scrittura privata con la quale, in caso di fine del matrimonio, lui si impegnava a restituirle 146.400 euro, comprensivi del mutuo e delle spese per gli arredi ai quali lei aveva contribuito nonostante la casa fosse intestata solo al marito.
Lei dal canto suo rinunciava ad alcuni beni: gli arredi della casa ed una imbarcazione.
Secondo questa pronuncia, va riconosciuta validità all’accordo tra i coniugi che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, qualificandolo come contratto atipico con condizione sospensiva lecita.
Non più, quindi, un patto nullo in radice, ma una forma negoziale espressiva dell’autonomia privata, purché rispettosa dei limiti imposti dall’ordinamento.
La Suprema Corte ha chiarito che tali accordi sono legittimi quando il fallimento del matrimonio non è la causa genetica dell’accordo, ma rappresenta solo un evento futuro e incerto.
In altre parole, è lecita una scrittura privata che preveda obblighi economici da adempiere solo nel caso in cui si verifichi una separazione o un divorzio, purché questi obblighi siano proporzionati e non ledano diritti indisponibili.
Nel caso di specie, la Corte ha riconosciuto una causa perfettamente lecita, perché prevede un riconoscimento di debito in favore della moglie, a fronte dell'apporto finanziario della stessa per il restauro dell'immobile di proprietà del marito e per l'acquisto del mobilio e di beni mobili registrati, ma riconosce anche al marito un'imbarcazione, un motociclo, l'arredamento della casa familiare, nonché una somma di denaro, regolamentando in modo libero, ragionato ed equilibrato, l'assetto patrimoniale dei coniugi in caso di scioglimento della comunione legale.
Conclusioni
In conclusione, è possibile affermare che se da una parte l’accordo prematrimoniale sta lentamente guadagnando legittimità anche nel contesto italiano, dall’altra è bene ricordare che la libertà contrattuale incontra limiti precisi, soprattutto quando si tratta di diritti indisponibili e di rapporti con i figli.
Il sistema giuridico italiano mantiene un controllo essenziale per garantire che tali accordi non compromettano i principi fondamentali del diritto di famiglia, in particolare:
- l'indisponibilità dei diritti e doveri derivanti dal matrimonio (art. 160 c.c.);
- la tutela della parte economicamente più debole;
- la salvaguardia degli interessi dei figli minori.
Per approfondire leggi anche:
Accordi di divorzio e separazione: efficacia traslativa della proprietà immobiliare
Gli accordi tra coniugi possono incidere sull'assegno divorzile?
Appropriazione indebita di beni mobili in fase di divorzio
Accordo di futura separazione: è valido l'impegno a versare somme di denaro al coniuge?
Mutuo cointestato e separazione: vanno restituite le rate versate?

