La separazione coniugale non comporta soltanto una riorganizzazione delle relazioni familiari, ma determina spesso conseguenze economiche significative, soprattutto quando uno dei genitori deve lasciare l’abitazione familiare e sostenere il costo di una nuova casa.
Proprio per rispondere a queste difficoltà, la legge di Bilancio 2026 ha introdotto un nuovo strumento di sostegno abitativo destinato ai genitori separati o divorziati che non risultino assegnatari della casa familiare.
La novità è particolarmente importante: dopo l’adozione del decreto attuativo del 14 settembre 2026, il contributo è diventato operativo e le domande possono essere presentate fino al 28 ottobre 2026.
Il nuovo Fondo per il sostegno abitativo
L’articolo 1, commi 234 e 235, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo destinato a sostenere le spese abitative dei genitori separati e divorziati.
La dotazione prevista è di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
La misura riconosce una problematica che emerge frequentemente nei procedimenti di separazione e divorzio: la necessità di sostenere, con risorse economiche spesso già ridotte, il costo di due abitazioni distinte.
Il genitore che lascia la casa familiare può trovarsi a dover corrispondere un canone di locazione, continuando contemporaneamente a contribuire al mantenimento dei figli e, in alcuni casi, a sostenere gli oneri relativi all’immobile precedentemente adibito a residenza familiare. Il nuovo contributo intende attenuare proprio questo squilibrio.
Chi può beneficiare del contributo?
Il beneficio è rivolto ai genitori separati o divorziati che non siano assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà e che abbiano almeno un figlio a carico di età inferiore a 21 anni alla data del 7 ottobre 2026.
Tra i requisiti richiesti figurano:
• un provvedimento di separazione o divorzio;
• un contratto di locazione regolarmente registrato e intestato al richiedente;
• un reddito individuale non superiore a 35.000 euro, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi;
• l’assenza di altri immobili residenziali di proprietà nell’area individuata dal bando, fatta salva l’abitazione familiare assegnata all’altro genitore;
• il regolare adempimento degli obblighi di cura e mantenimento dei figli;
• l’assenza di altri contributi pubblici aventi analoghe finalità abitative e la mancata assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Si tratta di condizioni cumulative, la cui sussistenza deve essere verificata attentamente prima della presentazione della domanda.
Quanto spetta al genitore separato?
Il contributo può coprire il 50% del canone annuo di locazione, fino a un massimo di 6.000 euro all’anno, corrispondenti a 500 euro mensili.
Ad esempio, un genitore che sostenga un canone di locazione di 700 euro mensili, pari a 8.400 euro annui, potrebbe ottenere un contributo di 4.200 euro, ricorrendo tutti gli altri presupposti previsti dalla disciplina.
Il beneficio non è tuttavia automatico: il riconoscimento resta subordinato alla verifica dei requisiti e alle regole della procedura pubblica.
Come e quando presentare la domanda
Le domande possono essere presentate dalle ore 12 del 7 ottobre 2026 fino alle ore 12 del 28 ottobre 2026, esclusivamente attraverso la piattaforma telematica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’accesso avviene mediante SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi.
Ogni genitore può presentare una sola domanda che, una volta trasmessa, non può essere modificata.
È pertanto opportuno verificare preventivamente la documentazione relativa al provvedimento giudiziale, al contratto di locazione, alla situazione reddituale e agli obblighi di mantenimento.
Il rapporto tra il contributo e l’assegno di mantenimento
Un aspetto merita particolare attenzione sotto il profilo giuridico.
Il contributo abitativo costituisce una misura pubblica di sostegno economico e, di per sé, non determina una modifica dell’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione o divorzio.
L’obbligo di mantenimento dei figli continua infatti a essere disciplinato dai principi previsti dagli articoli 315-bis e 337-ter del codice civile.
In particolare, ciascun genitore è tenuto a contribuire al mantenimento della prole in misura proporzionale alle proprie risorse economiche, tenendo conto delle esigenze dei figli, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e degli ulteriori criteri previsti dalla legge.
L’eventuale percezione del contributo pubblico non legittima quindi una riduzione unilaterale dell’assegno di mantenimento.
Una diversa regolamentazione degli obblighi economici richiede gli strumenti giuridici previsti dall’ordinamento e, quando necessario, una valutazione giudiziale delle circostanze sopravvenute.
L’assegnazione della casa familiare e le difficoltà del genitore non assegnatario
L’articolo 337-sexies del codice civile stabilisce che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.
L’assegnazione non costituisce, dunque, una misura diretta a premiare economicamente uno dei genitori, ma uno strumento volto a preservare, per quanto possibile, la continuità dell’ambiente domestico dei figli.
Ciò non esclude che il provvedimento possa produrre conseguenze economiche rilevanti per il genitore non assegnatario, che potrebbe dover reperire un nuovo alloggio, anche sufficientemente ampio per consentire la permanenza dei figli durante i periodi di frequentazione.
Il nuovo sostegno abitativo assume quindi rilievo non soltanto sul piano economico, ma anche nell’ottica di favorire l’effettività delle relazioni familiari dopo la separazione. Disporre di un’abitazione adeguata può infatti contribuire a rendere concretamente esercitabile il diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Una misura importante, ma non sufficiente
L’introduzione del Fondo rappresenta un intervento significativo nel sistema delle misure di sostegno alla genitorialità dopo la crisi della coppia. Rimangono, tuttavia, alcune questioni aperte.
La previsione di requisiti reddituali e abitativi specifici delimita la platea dei beneficiari, lasciando potenzialmente escluse situazioni di difficoltà economica che non rientrano nelle condizioni stabilite.
Inoltre, la misura riguarda il sostegno alla locazione e non risolve tutte le problematiche connesse alla sostenibilità economica della separazione, tra cui la ripartizione delle spese straordinarie, il mantenimento dei figli e gli oneri relativi alla proprietà dell’abitazione familiare.
È quindi essenziale distinguere il diritto ad accedere a un beneficio pubblico dalla disciplina degli obblighi economici derivanti dalla responsabilità genitoriale.
La separazione e il divorzio non devono tradursi in una compromissione delle condizioni materiali necessarie per esercitare pienamente il ruolo genitoriale.
Il nuovo contributo abitativo del 2026 rappresenta un riconoscimento concreto delle difficoltà che possono incontrare i genitori chiamati a ricostruire una propria autonomia abitativa dopo la cessazione della convivenza.
L’effettiva tutela dei figli passa anche attraverso la possibilità per entrambi i genitori di disporre di condizioni economiche e abitative compatibili con le esigenze della vita familiare.
Sostenere il genitore che deve affrontare una nuova sistemazione abitativa significa, indirettamente, contribuire anche alla tutela dei figli e alla continuità delle loro relazioni familiari.
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