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L'utilizzo della casa coniugale dopo la separazione

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La gestione della casa familiare a seguito della conclusione di un rapporto può diventare molto complicata.
Al termine di una separazione o di un divorzio, le strade che si possono delineare sono sostanzialmente due e le situazioni si distinguono sulla base della presenza o meno di figli conviventi con i coniugi.


In primo luogo potrebbe accadere che la coppia in crisi abbia dei figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente indipendenti ed autonomi.
Questa situazione, con riferimento alla gestione dell'immobile adibito a casa familiare, è sicuramente quella più facilmente risolvibile.

Infatti, in tali situazioni, è direttamente il giudice che stabilisce, all'interno del proprio provvedimento, a quale dei genitori assegnare la casa coniugale.
La scelta è totalmente slegata ed indipendente dal titolo di proprietà e si baserà esclusivamente su quale dei due coniugi sia il genitore collocatario, cioè il genitore con cui i figli rimangono per la maggior parte del tempo e con cui abitano.

In questi casi, se il coniuge non collocatario non dovesse rispettare il provvedimento ed introdursi nell'immobile familiare, l'altro genitore potrebbe utilizzare la sentenza di separazione ovvero di divorzio per dare corso ad un'esecuzione forzata, in cui l'inadempiente verrebbe allontanato, anche forzatamente, dalla casa stessa.
Tali intrusioni, inoltre, se successive al provvedimento di assegnazione della casa familiare, potrebbero integrare il reato della violazione di domicilio.

Il secondo scenario che si può delineare, invece, riguarda le ipotesi in cui, alla fine del loro rapporto, si verifichi la condizione di coniugi senza figli ovvero gli stessi siano tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, quindi non più conviventi con i genitori.

In tale ipotesi il giudice non deciderà nulla, nel senso che non prenderà una posizione in merito alla casa coniugale, stabilendo specificatamente a quale dei due coniugi affidarla e stabilendo il diritto di abitazione.

Cosa accade dunque, se la casa è cointestata e un coniuge decide di occuparla senza un'effettiva autorizzazione?

Si ricorda che in caso di comunione dei beni, quindi di comproprietà, tutti coloro che partecipano alla comunione stessa hanno il diritto di utilizzare il bene secondo le proprie necessità e rispettandone la destinazione d'uso, senza che gli altri partecipanti alla comunione possano impedirne l'utilizzo.

Di conseguenza, se un impedimento fosse posto in essere, una prima soluzione sarebbe quella di adire l'autorità giudiziaria proponendo, tramite un ordinario procedimento civile, la cosiddetta azione possessoria, in cui si fa valere il proprio diritto ad utilizzare l'immobile o, per lo meno, a potervi accedere.

Se tuttavia, pur avendo ottenuto il riconoscimento di tale diritto, la situazione dovesse restare immutata e l'immobile non possa essere venduto, mancando il consenso dell'altro coniuge e quindi creando di fatto una situazione non ulteriormente tollerabile a causa della continua presenza dell'ex coniuge, il soggetto interessato potrà iniziare davanti al Tribunale competente un giudizio di divisione forzata della comunione.

Il giudice, in questi casi, tenta di individuare il soggetto disposto a riscattare la quota dell'altro in denaro e a cui consegnare l'intera proprietà del bene. Se questa via conciliativa non trova accoglimento, l’unica soluzione sarà la messa in vendita dell'immobile, con la successiva divisione tra i coniugi del ricavato.

La terza soluzione: il canone di locazione

La Corte di Appello di Napoli, tuttavia, pare aver individuato una terza soluzione, descritta in una recentissima sentenza depositata in cancelleria nel gennaio 2024: nel caso di specie, dopo il divorzio, la moglie aveva continuato ad utilizzare in via esclusiva l’immobile in comproprietà, nonostante il giudice del divorzio non avesse specificato alcuna disposizione riguardo all’assegnazione dell’abitazione coniugale.

Questo uso esclusivo era stato inizialmente tollerato dall’ex marito, ma nel momento in cui lo stesso ha espresso il proprio dissenso alla situazione creatasi, la Corte ha stabilito e riconosciuto il diritto dell’ex marito a ricevere un’indennità per l’occupazione dell’immobile.

Si potrebbe dire che la Corte ha riconosciuto una sorta di canone di locazione, per l’utilizzo del bene in via esclusiva.

Insomma, i giudici hanno stabilito che il comproprietario che ha goduto esclusivamente del bene è obbligato a versare agli altri partecipanti alla comunione, nel caso specifico l’ex marito, una compensazione sotto forma di indennità, riconoscendo loro un diritto a beneficiare, in via indiretta, del bene in comproprietà.

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