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    Collocamento alternato nella casa coniugale: il Tribunale di Roma apre nuove prospettive

    Collocamento alternato nella casa coniugale: il Tribunale di Roma apre nuove prospettive

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    Con il decreto del 9 ottobre 2025, il Tribunale di Roma ha adottato una decisione innovativa in materia di affidamento e collocamento dei figli minori: ha disposto un collocamento alternato settimanale nella casa familiare, evitando sia l’assegnazione esclusiva dell’abitazione a uno dei genitori, sia l’individuazione di un genitore collocatario “prevalente”.
    Una scelta che rompe con l’impostazione tradizionale e apre a un modello di bigenitorialità effettiva, pur in un contesto di conflittualità tra le parti.


    Il caso

    I genitori, separati e in forte contrasto, rivendicavano ciascuno la prevalenza nella cura del figlio.
    La madre chiedeva l’affidamento esclusivo e l’assegnazione della casa familiare, sostenendo l’inidoneità paterna; il padre proponeva un regime di affidamento condiviso con tempi paritari.
    Il Tribunale, pur rilevando un’elevata conflittualità, ha ritenuto che entrambi i genitori conservassero adeguate capacità genitoriali, non emergendo elementi di pregiudizio tali da giustificare l’esclusione di uno di essi dalla quotidianità del figlio.

    La decisione del Tribunale

    Con provvedimento urgente e provvisorio, il giudice ha stabilito che:

    1. Il minore resti stabilmente nella casa familiare, di proprietà comune dei genitori.
    2. I genitori si alternino settimanalmente nella cura e nella convivenza con il figlio, occupando a turno l’abitazione familiare.
    3. Non sia disposta l’assegnazione della casa coniugale a uno solo dei genitori.
    4. Nessun assegno di mantenimento sia dovuto tra i genitori, in quanto ciascuno provvede al mantenimento diretto del figlio nei periodi di sua presenza.

    Il decreto rimane provvisorio, in attesa degli accertamenti tecnici disposti (CTU sulle capacità genitoriali e sull’idoneità del contesto abitativo).

    Le ragioni della scelta

    Il Tribunale ha valorizzato, in particolare, il principio sancito dall’art. 337-ter c.c., secondo cui il figlio ha diritto a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori, e a conservare il proprio ambiente di vita.
    L’alternanza nella casa familiare, pur logisticamente complessa, è stata ritenuta la soluzione più idonea per garantire la stabilità del minore: non costretto a spostarsi tra due abitazioni, radicato nel contesto scolastico e relazionale abituale, esposto in misura minore al conflitto genitoriale.

    Un modello innovativo (e controverso)

    Il provvedimento romano si distingue per due profili di novità:

    1. Collocamento alternato senza accordo tra le parti – finora le decisioni di questo tipo erano per lo più adottate in presenza di consenso genitoriale; qui invece il giudice ha imposto la rotazione anche in un clima conflittuale.
    2. Superamento dell’automatismo dell’assegnazione della casa familiare – il Tribunale ha ribadito che l’assegnazione non è un diritto “derivato” ma una misura funzionale esclusivamente alla tutela del minore.

    Si tratta dunque di un modello sperimentale che afferma la centralità del bambino come soggetto titolare di un diritto alla doppia presenza genitoriale, più che come oggetto di contesa patrimoniale o abitativa.

    Le criticità del provvedimento

    Non mancano, tuttavia, le incognite operative:

    - Attuabilità concreta: l’alternanza richiede una precisa organizzazione logistica (orari, spese, gestione della casa, effetti personali, utenze).
    - Conflittualità residua: l’alternanza presuppone un minimo di cooperazione tra genitori per evitare che il minore viva tensioni continue.
    - Equilibrio economico: la soppressione dell’assegno di mantenimento impone una gestione puntuale delle spese ordinarie e straordinarie.

    Sono tutti elementi che dovranno essere verificati nel prosieguo del giudizio e nella CTU disposta.

    Il significato per il diritto di famiglia

    Il decreto del 9 ottobre 2025 segna un passo importante nel percorso evolutivo della giurisprudenza italiana:

    - Rafforza la bigenitorialità come principio sostanziale e non solo formale.
    - Sposta il baricentro della tutela dal diritto del genitore all’interesse concreto del figlio.
    - Riconosce nuove forme di organizzazione familiare post-separativa, in linea con gli orientamenti europei e con la crescente sensibilità verso la genitorialità condivisa.

    Conclusione

    Il Tribunale di Roma apre la strada a un’interpretazione dinamica dell’art. 337-ter c.c., dimostrando che anche in contesti difficili può essere realizzata una forma di collocamento alternato orientata alla stabilità del minore e alla parità genitoriale.
    Una pronuncia che invita gli operatori del diritto a riflettere su modelli più flessibili e “su misura”, capaci di coniugare effettiva bigenitorialità, sostenibilità pratica e centralità dell’interesse del figlio.

    Per approfondire leggi anche: 

    Collocamento paritario per i minori in tenera età: è possibile?

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    Diritto alla bigenitorialità: le condotte lesive penalmente rilevanti

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