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Con una recente sentenza il Tribunale di Lucca conferma il diritto dell’insegnante non di ruolo a percepire la Carta Docenti. Si tratta ormai di un principio consolidato nel nostro ordinamento che pone fine alla discriminazione che si era generata in seguito ad una normativa che distingueva tra i docenti di ruolo e quelli precari, dimenticando i principi costituzionali vigenti.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lucca, con la sentenza 4 settembre 2025, n. 276 ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare ad un docente precario il cosiddetto bonus docente per gli anni 2019-2024, da cui il medesimo era stato escluso.
La suddetta sentenza è solo l’ultima di una serie di decisioni favorevoli agli insegnanti precari che originalmente erano stati esclusi, ingiustamente, da tale riconoscimento.
Difatti, la normativa di riferimento, costituita dai commi 121 e 122 dell’art. 1 della L. n.107/2015, riconosce la carta elettronica dell’importo di euro 500, esclusivamente ai docenti a tempo indeterminato, anche se con contratto part-time.
Tale norma, dunque, nega il contributo ai docenti a tempo determinato anche se assunti a tempo pieno.
Il Consiglio di Stato e la Corte di Giustizia Europea
Una prima svolta nella questione si ha con la sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, con la quale il sopra indicato D.P.C.M. viene annullato nella parte in cui esclude dai benefici riconosciuti gli insegnanti di Religione a Tempo determinato.
Seppur vero che la citata sentenza ha efficacia solo nei confronti dei ricorrenti, non derivandone l’annullamento del provvedimento amministrativo per i tutti i soggetti in astratto interessati, la stessa contiene dei principi di diritto fondamentali applicabili analogicamente a tutti i docenti non di ruolo.
In particolare, i giudici rilevano che un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo, sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione intesa come garanzia della qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti; qualità che può essere raggiunta garantendo che tutto il personale docente possa conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione.
Sulla stessa linea si pone anche la decisione della Corte di Giustizia Europea che, con l'ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21), ha chiarito definitivamente che l’indennità prevista dall’art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 compete anche ai docenti non di ruolo.
Per la Corte di Giustizia Europea le “ragioni oggettive” che giustificano la disparità di trattamento tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato devono essere supportate da elementi precisi e concreti che non possono essere costituiti dalla natura temporanea del rapporto, stante il contrasto con la direttiva 70/1999;
- dal fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione;
- dalla circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma generale ed astratta (legge, contratto collettivo)
- dalle diverse modalità di reclutamento.
La Corte di Cassazione: la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023
Con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 anche la Corte di Cassazione mette un punto fermo sulla questione ed enuncia alcuni principi.
In particolare, gli Ermellini evidenziano la natura discriminatoria della norma di legge (e quella attuativa) che esclude gli insegnanti con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche dal diritto di assegnazione della carta;
- l’esigenza di eliminare tale effetto discriminatorio riconoscendo, a favore dei docenti non di ruolo, il medesimo importo assegnato ai docenti assunti a tempo indeterminato;
- la necessità di riconoscere anche al docente che allorquando era in servizio aveva diritto al bonus e che nel frattempo abbia cessato la funzione (ad esempio per pensionamento o mancato rinnovo della iscrizione in graduatoria per le supplenze), del diritto al risarcimento del danno economico subìto.
Cosa posso fare?
Allorquando sussistano i requisiti per richiedere il bonus, il docente potrà proporre ricorso in Tribunale.
Sul punto, però, bisogna distinguere se il docente è ancora in servizio oppure no.
Nel caso in cui il docente sia ancora interno al sistema lo stesso dovrà promuovere un’azione di adempimento in forma specifica; diversamente, quelli fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche devono proporre un’azione di risarcimento del danno, da liquidarsi anche equitativamente nel limite massimo del valore della Carta, salvo la prova di un maggior pregiudizio.
Il regime di prescrizione da applicare è quello di cinque anni per i docenti in servizio e dieci anni per chi, non più in servizio, chiede il risarcimento.
Il ricorso deve essere proposto al Tribunale Ordinario.
La competenza territoriale va determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, secondo quanto previsto dall’art. 413 c.p.c., in coerenza con la finalità legislativa di rendere più funzionale e celere il processo radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio.
La legittimazione passiva è del Ministero dell’Istruzione e del Merito unico soggetto legittimato a resistere e contraddire.
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