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Assenteismo nella scuola: il fenomeno della dispersione scolastica

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Con l'obbligo scolastico innalzato dalla legge 296 del 2006 a 10 anni, negli anni appena seguenti all'introduzione della nuova norma si era registrato un aumento significativo del fenomeno della dispersione scolastica, fortunatamente in parte mitigato dall'introduzione del cosiddetto Decreto Caivano, volto tra le altre cose a contrastare il fenomeno dell'assenteismo da scuola.


Ai sensi della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in Italia, l'istruzione obbligatoria ha la durata di 10 anni, da 6 a 16 anni di età, e comprende:
- gli 8 anni del primo ciclo di istruzione (5 di scuola primaria e 3 di scuola secondaria di primo grado);
- i primi 2 anni del secondo ciclo di istruzione, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) regionale.

Quando si può parlare di “dispersione scolastica”

Con “dispersione scolastica” s'intende quel complesso di fenomeni consistenti nella mancata o incompleta o irregolare fruizione dei servizi dell'istruzione da parte di ragazzi e giovani in età scolare.
Si configura allorquando sussista un’assenza volontaria e prolungata dalla vita scolastica che danneggia il percorso formativo del minore.
Pertanto, si verifica allorquando il minore, avente l’età per cui è previsto l’obbligo di frequenza della scuola, non è iscritto a scuola (evasione dell’obbligo scolastico), sia allorquando colleziona molteplici giorni di assenza (elusione dell’obbligo scolastico).

In tal senso, elemento centrale è la natura “ingiustificata” delle assenze; la legge intende punire i genitori i cui figli si assentano per negligenza, disinteresse o altre ragioni non legittime.

La procedura di controllo contro l’elusione e l’evasione dell’obbligo scolastico

Con il decreto-legge n.123 del 15 settembre 2023, convertito dalla legge n.159 del 13 novembre 2023 (cd. “Decreto Caivano”), è stata introdotta una modifica dell’articolo 114 del Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione, con norme relative alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.

Con riferimento alla mancata iscrizione alla scuola dell’obbligo, il comma 1 dell’art.114, stabilisce che il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (A.N.IST.), individua i minori non in regola con l’obbligo e ammonisce, senza ritardo, il responsabile dell'adempimento dell'obbligo invitandolo a ottemperare alla legge.
 
Con riferimento, invece, all’elusione dell’obbligo di istruzione, la legge fissa una soglia numerica precisa.
Difatti, il Dirigente scolastico ha un obbligo di vigilanza sulle assenze degli alunni e di segnalazione; la procedura di controllo si avvia quando un alunno soggetto all’obbligo si assenta per un numero minimo di 15 giorni nell’arco di un trimestre scolastico, anche non consecutivi.
È importante sottolineare che queste assenze devono essere prive di giustificati motivi.
Oltre a questa soglia trimestrale, la normativa considera elusione dell’obbligo scolastico anche la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale complessivo.

Superata una delle soglie sopra indicate, la scuola è tenuta ad attivarsi per comprendere le ragioni della mancata frequenza e per richiamare la famiglia ai propri doveri.
In tal senso, la normativa impone al dirigente scolastico di inviare una “comunicazione” formale al genitore o a chiunque sia il responsabile dell’istruzione del minore.
Questo primo avviso serve a informare la famiglia della situazione critica e a sollecitarla a un intervento immediato.
Dopo aver ricevuto la comunicazione il genitore ha a disposizione sette giorni di tempo per far sì che il figlio riprenda regolarmente a frequentare le lezioni.

Se la comunicazione del dirigente scolastico non sortisce alcun effetto e il minore non torna a scuola, la procedura prevede il coinvolgimento dell’ente locale. Difatti, il dirigente scolastico ha l’obbligo, entro ulteriori sette giorni, di trasmettere una segnalazione ufficiale al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno.

In tal senso, Il Sindaco, messo a conoscenza della situazione, provvede, secondo quanto previsto dal novellato articolo 114, ad ammonire i responsabili dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, assegnando un termine perentorio di una settimana per il rientro a scuola; di tale ammonizione viene data formale comunicazione alla scuola.
Questo atto è un’intimazione a ottemperare alla legge, un ultimo avvertimento prima che la condotta assuma rilevanza penale.

Allorquando, neanche l’ammonimento da parte del Sindaco induce i genitori a far riprendere le lezioni al figlio, il Sindaco ha l’obbligo, in qualità di pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., di presentare denuncia-querela presso la Procura del Tribunale Ordinario contro i genitori o chiunque sia preposto, per il reato previsto e punito dall’art. 570 ter c.p.

Il delitto di “inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori”

Originariamente l’omissione, senza giustificato motivo, da parte del genitore o di qualsiasi persona preposta alla vigilanza, dell’obbligo scolastico del minore veniva punito dalla contravvenzione prevista dall’art. 731 c.p., che puniva il trasgressore con l’ammenda fino a 30 euro.
Tale normativa era incapace di contrastare in modo efficace il fenomeno dell'abbandono scolastico.

Con il decreto Caivano (L. 13/11/2023 n. 159), nato per contrastare il disagio giovanile, la povertà educativa e la criminalità minorile, è stato introdotto un cambiamento importante: è nato l'art. 570-ter c.p., che trasforma la vecchia sanzione simbolica in un vero e proprio reato.

L’art. 570-ter c.p. punisce al primo comma, l’ipotesi di dispersione assoluta del minore, mai iscritto a scuola, con la reclusione fino a 2 anni e al secondo comma, invece, punisce l’ipotesi dell’abbandono scolastico per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno, tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, con la reclusione fino a 1 anno

Trattasi di un delitto proprio, in cui il soggetto attivo di entrambe le fattispecie è il “responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione”, che, nonostante il relativo ammonimento amministrativo del sindaco, non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, rispettivamente, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione e la sua assenza dalla scuola, o non ve lo presenti entro 1 settimana dall'ammonizione.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 30777/2025) ha stabilito in modo inequivocabile che il reato di inosservanza dell’obbligo di istruzione si configura solo e soltanto se, dopo aver ricevuto questa ammonizione, il genitore persevera nella sua condotta e il figlio continua a non frequentare la scuola senza un motivo valido.
L’ammonizione del sindaco è, dunque, il presupposto necessario per la punibilità.

La procedura avanti al Tribunale per i Minorenni

Il dirigente, il sindaco e anche il Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario hanno l’obbligo di informare il Tribunale per i Minorenni circa la mancata frequentazione della scuola dell’obbligo da parte del minore, affinché l’autorità competente possa prendere provvedimenti in sede civile.
Difatti, in tali casi, può succedere che possa essere disposta la sospensione della responsabilità genitoriale e l'affidamento temporaneo del minore a un terzo, che potrà essere anche l’ente locale che ha segnalato, allorquando dalla condotta dei genitori derivi un "grave pregiudizio" per la crescita del minore.

Per approfondire leggi anche: 

Decreto Caivano: dal disagio alla criminalità minorile

Privacy a scuola: le regole del Garante

Il genitore sociale

Cause e procedura dell'affidamento del minore ai servizi sociali

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