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    Il diritto del padre di conoscere il percorso universitario del figlio

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    Due recenti sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali hanno messo un punto ai continui dinieghi degli Atenei italiani alle richieste dei genitori interessati a conoscere la carriera accademica dei figli, al fine di valutare la sussistenza o meno del diritto dello studente a percepire il mantenimento.


    Il TAR del Veneto: sentenza n. 1116/2025

    Il genitore aveva presentato istanza presso l’Università di Padova per ottenere la documentazione sulla carriera universitaria del figlio, specificando la necessità di verificare l’effettiva frequenza del corso di laurea; in particolare, l’uomo, tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento mensile, aveva richiesto la certificazione degli esami sostenuti con votazioni, gli esami residui, l’anno di iscrizione e frequentazione, oltre all’attestazione della regolarità nei pagamenti delle tasse universitarie.

    L’Università di Padova aveva respinto la richiesta, motivando il diniego con la mancata indicazione di un interesse giuridicamente tutelato e la contraria volontà del figlio, che aveva invocato la tutela della propria riservatezza secondo la normativa sulla protezione dei dati personali.

    Avverso tale diniego il genitore proponeva ricorso avanti il Tribunale Regionale Amministrativo del Veneto, il quale, invece, riconosce in capo allo stesso l’esistenza di un interesse diretto e attuale a conoscere la carriera universitaria del figlio, stabilendo che l’accesso deve essere consentito quando serve per valutare se adire il giudice per una possibile revisione dell’assegno di mantenimento.

    La sentenza stabilisce che le esigenze difensive prevalgono sull’interesse alla riservatezza del figlio maggiorenne, poiché il percorso universitario incide sull’obbligo di mantenimento sia nell’an che nel quantum.
    Il Tar ha precisato che il genitore può accedere alla conoscenza dell’effettiva iscrizione del figlio, al dettaglio degli esami sostenuti con le relative date (escludendo però le votazioni), all’eventuale conseguimento della laurea e alla data del titolo, escludendo, invece, l’accesso a ogni certificazione sui pagamenti delle tasse universitarie, considerato che tale obbligo è posto a carico del solo studente.

    Il TAR della Toscana: sentenza n. 1212/2025

    Il caso riguardava un padre, il quale aveva ricevuto diniego da parte dell’ateneo alla richiesta di accesso agli atti relativi al percorso accademico della figlia.
    In particolare, l’Ateneo, aveva negato tale possibilità, sostenendo che si trattasse di dati sottoposti a privacy, la cui divulgazione era condizionata al consenso espresso dell’interessata, cioè la figlia, la quale aveva negato al padre tale accesso.

    Anche in questo caso, il TAR, riconosce che il diritto di difesa del genitore non può essere condizionato ad una privacy “assoluta”; in particolare, il Tribunale ha ribaltato la posizione dell’Università, chiarendo che la normativa di riferimento (artt. 22 e ss. L. 241/1990 e regolamento di ateneo) non pone un limite assoluto all’accesso, ma impone un bilanciamento tra interessi contrapposti.

    Secondo i giudici, il diritto di accesso ai documenti amministrativi deve essere garantito quando la loro conoscenza è necessaria per “curare o difendere i propri interessi giuridici”, anche se non è ancora pendente un giudizio.

    Il TAR ha sottolineato che la documentazione richiesta dal padre rappresenta un mezzo utile per valutare la permanenza dell’obbligo di mantenimento, senza che sia necessario dimostrare un danno già subito.
    L’interesse del genitore, in questo caso, è stato ritenuto sufficiente a prevalere sulla privacy della figlia, almeno per quanto riguarda l’iscrizione, il dettaglio degli esami sostenuti (con le relative date) e l’eventuale conseguimento della laurea.

    Il principio giurisprudenziale che regola il mantenimento del figlio maggiorenne

    Per la giurisprudenza, il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne non ha durata illimitata, ma si giustifica solo all’interno di un progetto educativo e di un percorso formativo prescelto in funzione delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio stesso.

    Per mantenere il diritto al sostegno finanziario dei genitori, secondo quando affermato dai giudici di legittimità, il figlio deve dimostrare di essersi impegnato nella propria formazione universitaria o di aver attivamente cercato un impiego utile a mantenersi.

    In particolare, il fatto di non avere un impiego e di conseguenza di non potersi mantenere finanziariamente non comporta il diritto del figlio di farsi mantenere dai genitori, essendo maggiorenne e teoricamente in grado di farlo in autonomia.

    Difatti, una volta diventati adulti i figli che non studiano hanno l’obbligo di cercarsi un lavoro, anche se non in linea con il proprio percorso di studi o i propri interessi.

    L’unico modo per continuare a godere del mantenimento del genitore separato e non convivente è quello di fornire prove concrete dei propri studi, tali da impedire il raggiungimento dell’indipendenza economica. Ma nel momento in cui il percorso formativo non raggiunge neppure la sufficienza risulta essere chiaro il mancato impegno del figlio, tale per cui decade il suo diritto al mantenimento.

    Per approfondire leggi anche: 

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