Novità

Il lavoro in nero influisce sull'assegno di mantenimento?

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Ascolta "Il lavoro in nero influisce sull'assegno di mantenimento?" su Spreaker.

Secondo la Cass. Civ. n. 22616/2022, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre verificare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza tra i coniugi, assumendo così importanza anche i redditi da lavoro in nero i quali potranno essere accertati anche tramite indagini della polizia tributaria.


Tale assegno di mantenimento pertanto:

1. opera quando il vincolo dei coniugi è ormai venuto meno;
2. si pone come un sostentamento a favore del coniuge che non ha redditi sufficienti per un suo adeguato mantenimento.

Tuttavia, è bene ricordare che, al fine di determinare l'assegno di mantenimento, occorre accertare, laddove possibile, anche i redditi da lavoro in nero.

Prima di addentrarci nel merito, è opportuno dare una definizione di “lavoro in nero” o lavoro irregolare.
Ebbene, per lavoro in nero si intende la pratica di impiegare lavoratori subordinati senza aver comunicato l'assunzione al Centro per l'impiego, ovvero senza un regolare contratto di assunzione.
Considerando che ai lavoratori in nero non vengono versati contributi, gli stessi si vedranno accreditare una pensione inferiore proprio a causa dei periodi di lavoro irregolare.

Tornando alla nostra questione, la Cass. Civ. n. 22616/2022 ha stabilito che, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita durante la convivenza dei coniugi a prescindere dalla provenienza del reddito.

Dunque, ai fini dell'accertamento del tenore di vita goduto dalla famiglia bisogna tener conto di tutte le consistenze reddituali, anche quelle da lavoro in nero, e per accertarli il Giudice ha il diritto – dovere di disporre le indagini della polizia tributaria.

Come si fanno a provare i redditi in nero?
Semplicemente allegando tutti quelli elementi utili a dimostrare il vero tenore di vita goduto dalla famiglia, oltre alla domanda di separazione ovviamente.
Spesso, però, i documenti non bastano o non sono idonei a provare che l'ex coniuge economicamente più debole abbia in realtà delle entrate extra.

A tal proposito, ci si può avvalere:
- di un investigatore privato al fine di adeguare il calcolo dell'assegno di mantenimento al giusto tenore di vita. È bene ricordare che nel caso in cui ci si avvalga di un investigatore privato, la sua relazione ha solamente valore indiziario;
- di prove testimoniali tramite delle dichiarazioni fatte da soggetti che abbiano avuto rapporti professionali e che siano a conoscenza di fatti idonei a provare che egli aveva un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato al fisco;
- dell'intervento della polizia tributaria, dove in questo caso è il Giudice che chiede l'intervento della polizia tributaria, proprio al fine di scoprire i redditi da lavoro irregolare.

Da ciò si evince che anche la controparte può contribuire all'accertamento della reale condizione economica, anche attraverso la dimostrazione di redditi da lavoro in nero, i quali sono determinanti ai fini del mantenimento.

Per approfondire leggi anche:

Pagamento del mutuo: si può chiedere la riduzione dell'assegno di mantenimento?

Dipendente non paga il mantenimento al figlio: ecco quando e come deve farlo il datore di lavoro

Figli da una nuova relazione: c'è riduzione dell'assegno di mantenimento?

Se ti è piaciuto questo articolo, resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo

Gli studi:

LECCO:
Viale Dante, 10
Phone: 0341591913

MILANO:
Via Boccaccio, 15
Phone: 0248005405

Consulenza online

Iscriviti e resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo
©2024Studio Legale Castagna - Viale Dante, 10 LECCO - Via Boccaccio,15 MILANO P. I. 02887910137 C.F. CSTSVN74D61E507Q Ordine Avvocati Lecco Iscrizione all'albo n. 2089
Privacy e cookies policy | Termini di utilizzo