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Conviventi e coppie di fatto: l'eredità

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In costante aumento le coppie che optano per una convivenza di fatto, oltre a quelle che fanno ricorso alle unioni civili con persone dello stesso sesso.
Ma cosa succede in caso di scomparsa del coniuge? Queste coppie godono degli stessi diritti di quelle sposate in termini di successione ereditaria?


Successivamente all'entrata in vigore della legge Cirinnà, numero 76 del 2016, sono stati definitivamente chiariti i dubbi sull'operatività del  diritto successorio in materia di unione civile e di convivenza di fatto.

L'opportunità di rientrare nell'asse ereditario, ad oggi, esiste solo per coloro che hanno concluso un'unione civile con persona dello stesso sesso, iscrivendola presso i registri anagrafici del comune di residenza; al contrario, un tale diritto non spetta al convivente di fatto.

Infatti le disposizioni che regolano le unioni civili, cioè i primi trentacinque commi dell'articolo 1 della legge in esame, dispongono l'equiparazione del partner al coniuge; in pratica alla morte di uno dei due partner, l'altro è suo erede legittimo, titolare della quota di legittima e dispone dei medesimi diritti di cui è titolare il coniuge superstite, ad esempio in ambito previdenziale.

In altri termini, anche in mancanza di testamento, colui che sopravvive risulta successore necessario. Pertanto costui gode, innanzitutto, del diritto al conseguimento di una quota di eredità; di conseguenza egli può contestare le donazioni e le disposizioni testamentarie che non gli permettano di acquisire la quota di legittima a lui spettante.
Inoltre il superstite ha il diritto temporalmente incondizionato di abitare nella casa dove aveva posto la residenza con  il partner venuto a mancare.

Tutt'altra prospettiva è riservata ai conviventi di fatto, cioè a coloro che, eterosessuali o del medesimo sesso, siano legati da un vincolo affettivo stabile e decidano di condividere l'abitazione. Infatti il compagno che sopravvive all'altro può ereditare esclusivamente la quota disponibile e solo se questa gli viene devoluta nel testamento: in sostanza il convivente di fatto non è erede per legge.

Tuttavia, l'articolo 1 al comma 42 della Legge Cirinnà chiarisce esplicitamente che nel caso in cui si verifichi la morte del proprietario della casa di comune residenza, sussiste il diritto del superstite di continuare ad abitare in quella casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni.

Questo regime successorio dedicato alla convivenza di fatto è indipendente sia dal fatto che essi abbiano stipulato un contratto di convivenza, sia dal fatto che i conviventi abbiano registrato la propria unione presso il comune di residenza.

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