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L'avvocato familiarista nel ruolo di coordinatore genitoriale

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Sempre più frequentemente le Sezioni dei Tribunali che si occupano della famiglia dispongono, nei casi di elevata conflittualità tra i genitori, il ricorso alla figura del coordinatore genitoriale, che spesso coincide con l'avvocato specializzato in diritto di famiglia.


Il coordinatore genitoriale svolge la principale funzione di tutelare il superiore interesse dei minori, bilanciandolo costruttivamente con il rispetto del principio della bigenitorialità; in particolare, lo scopo ultimo che i soggetti coinvolti perseguono consiste nella miglior tutela dei minori, attraverso l'applicazione illuminata del diritto di famiglia: al punto da poter delineare la figura del moderno avvocato matrimonialista.

La necessità di intervento di questa figura professionale sorge tendenzialmente tutte le volte in cui i giudici dedicati all'applicazione del diritto di famiglia si trovano a dover decidere relativamente alle condizioni di affidamento dei figli di una coppia: ciò accade prevalentemente in pendenza dei procedimenti instaurati, ai sensi dell'articolo 709ter del cpc e 316 e ss del cc, per domandare al giudice l'assunzione di provvedimenti riguardanti i figli, siano essi nati da genitori intenti a separarsi, a divorziare, o a interrompere una convivenza more uxorio.

Il nostro ordinamento giuridico non contempla un'apposita normativa per la regolamentazione del percorso di coordinazione genitoriale; tuttavia, data la delicatezza delle singole fattispecie da dirimere, i magistrati riconoscono sempre più frequentemente la necessità di affincare ai genitori in conflitto un soggetto specializzato nel tentare di coordinare le loro volontà contrastanti, agevolando così il Tribunale nell'emissione del provvedimento che garantisca il miglior equilibrio familiare sul lungo periodo.

In tal senso si è espresso il Tribunale di Pavia che ha recentemente sostenuto che le coppie di genitori debbano essere seguite da un coordinatore genitoriale, quando facciano spontanea adesione al procedimento, scegliendo un professionista tra quelli iscritti in appositi elenchi; con questa pronuncia, depositata il 9 dicembre del 2020, è stata ribaltata la precedente ordinanza con cui il giudice istruttore aveva disposto le classiche condizioni di collocamento dei bambini alla madre, con diritto di visita al padre in weekend alternati.

Nel caso di specie, in esito a una consulenza tecnica eseguita in pendenza del procedimento di separazione, sono state evidenziate gravi carenze riconducibili a entrambi i genitori: infatti si  trattava di una coppia litigiosa, in capo alla quale pendeva anche un processo penale per un sospetto abuso sessuale perpetrato da parte del padre.

Nonostante i limiti presentati dalle parti, la professionista, nominata come Consulente Tecnica d'Ufficio (CTU), ha ritenuto in conclusione possibile l'affido condiviso, condizionandolo alla partecipazione al percorso di coordinazione genitoriale, con intervento del supporto professionale del coordinatore prevalentemente nell'ambito dell'istruzione, delle attività extra scolastiche, della salute e della terapia psicologica.

Nel caso in esame , i giudici hanno stabilito che la figura di riferimento debba essere scelta dalla coppia stessa, all'interno di un elenco disposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, instaurandosi tra le parti un rapporto di natura contrattuale.

Sul tema si rinvia agli approfondimenti:

Il coordinatore genitoriale

Il ruolo dell'avvocato familiarista oggi

L'importanza del progetto difensivo dell'avvocato familiarista


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