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I 3 modi per fare testamento

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Come si può disporre in autonomia dei propri beni nel momento in cui si cessa di vivere?
L'unico modo possibile per poter garantire la gestione della propria eredità dopo la morte è il testamento: uno strumento che permette di stabilire, tramite le cosiddette disposizioni testamentarie, l'assegnazione del proprio patrimonio agli eredi.


Chi può fare testamento?

Prima di tutto occorre capire chi, secondo il nostro ordinamento, ha la possibilità di effettuare il testamento in modo valido ed efficace.
La cosiddetta capacità di disporre, viene regolamentata dall'art. 591 c.c., il quale stabilisce che: "Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge".
In sostanza, si richiede che il testatore sia in grado di esprimere liberamente e correttamente la propria volontà.

Di conseguenza sono incapaci di fare testamento:

• I minori degli anni 18, anche se emancipati;
• Gli interdetti per infermità di mente;
• Coloro che, anche se non interdetti, erano nel momento in cui fecero il testamento, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere.

Nel caso in cui, chi sia ritenuto incapace decida comunque di effettuare il testamento, questo potrà essere impugnato da chiunque vi abbia interesse, entro il termine di prescrizione di cinque anni, decorrente dal momento in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Quali testamenti esistono?

Il nostro codice civile prevede 3 tipologie di testamento:
1 - Olografo;
2 - Notarile, che può essere pubblico oppure segreto;
3 - Speciale.

Testamento olografo:

Viene definito e regolato dall'art. 602 c.c. il quale prevede diversi elementi essenziali per la sua stesura. Infatti, il testamento olografo, per essere tale, deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore.
Ciò significa che, per quanto non richieda la forma solenne dell'atto pubblico per essere considerato valido, presenta comunque dei formalismi da rispettare.
Infatti deve essere scritto a mano dal testatore, senza l'aiuto di alcun mezzo meccanico, come un computer o di terze persone.

La firma deve essere apposta alla fine delle disposizioni e anche se non è fatta indicando nome e cognome, è considerata valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.
È ammessa la prova della non verità della data soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione che possa essere decisa in base al tempo del testamento.

Testamento notarile:

Come già accennato, questo documento può assumere 2 forme:
1. Testamento pubblico, regolato dall'art. 603 c.c.
2. Testamento segreto, regolato dagli artt. 604 – 607 c.c.

Con riferimento alla prima tipologia, il nostro ordinamento prevede che il testamento pubblico debba essere ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
Il testatore dichiara al notaio le sue volontà, le quali verranno trascritte in un atto pubblico e lette al termine della stesura.
Tutte queste operazioni vengono effettuate alla presenza di 2 testimoni, i quali raddoppiano, nel caso in cui il testatore non sia capace di leggere.

Questa modalità di disporre è sicuramente quella più sicura, perché:

1. La scheda testamentaria non potrà essere modificata da nessuno, in quanto verrà conservata dal notaio sino al decesso del testatore;
2. La certezza in merito alla correttezza del contenuto, in quanto il notaio adeguerà le dichiarazioni del testatore alla legislazione vigente e potrà evidenziare se una determinata disposizione sia nulla o inefficace.

Per quanto riguarda il testamento segreto, il nostro codice prevede che possa essere scritto sia dal testatore che da una terza persona.
Nel caso in cui, venga scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni, mentre se fosse scritto in tutto o in parte da altri, o nel caso sia scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato.

Anche in questo caso, il testamento viene consegnato al notaio, ma consta di una particolarità, poiché è composto da due documenti:
- Scheda testamentaria: redatta dal testatore, la quale deve essere sigillata per impedirne l'apertura;
- Atto di ricevimento: redatto dal notaio, che lo sottoscrive, insieme al testatore e ai due testimoni.

Questa tipologia di testamento, prevede anche particolari vizi, infatti se fosse privo di qualche suo requisito tipico, ma fosse stato scritto, datato e sottoscritto dal testatore, vale a tutti gli effetti come testamento olografo.
Alla dipartita del testatore il testamento segreto deve essere pubblicato a cura del notaio, una volta ricevuta la notizia del decesso.

Testamento speciale:

Queste forme sono state previste dal Legislatore per i casi in cui il soggetto si trovi in condizione di non poter usufruire delle forme ordinarie appena viste.
I testamenti speciali sono previsti nel caso in cui:

1. Il testatore si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa a rischio di epidemia, o per causa di pubblica calamità o d’infortunio: la dichiarazione è valida se ricevuto da un notaio, dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da un ministro di culto;

2. Il testatore si trovi su una nave: la dichiarazione deve essere ricevuta dal comandante o da colui che immediatamente lo segue in ordine di servizio;

3. Il testatore si trovi su un aereo: la dichiarazione deve essere ricevuta dal comandante.

4. Il testatore è un militare in zona di guerra: la dichiarazione deve essere ricevuta da un ufficiale, dal cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa

In tutti questi casi le volontà devono essere dichiarate in presenza di due testimoni e tutti i testamenti speciali perdono efficacia trascorsi 3 mesi dallo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie.

Il testamento è sempre valido ed efficace?

Come si diceva, occorre prestare particolare attenzione al rispetto delle formalità richieste dal Codice Civile e questo perché, in caso di divergenza da quanto stabilito, si rischia che il documento sia annullabile o, addirittura, nullo.
L’azione di nullità per qualsiasi forma di testamento prevista può essere promossa quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore. Può essere effettuata da chiunque vi abbia interesse e non è soggetta a prescrizione.

Una particolare causa di nullità è prevista nel testamento olografo ed è il caso del testamento apocrifo, cioè non autentico in quanto scritto o firmato all'insaputa del testatore. In questo caso si parla di testamento falso ed è considerato radicalmente nullo.

L’azione di annullamento può essere promossa da chiunque vi abbia interesse, è soggetta al termine di prescrizione di cinque anni, decorrente dal momento in cui le volontà testamentarie vengono eseguite ovvero da quando si conosca l’errore, la violenza o il dolo esercitati sulla volontà del testatore.
Può essere promossa per qualsiasi altro vizio di forma relativo al documento.

Resta inteso, in ogni caso, che le disposizioni testamentarie possano riguardare esclusivamente la quota disponibile del patrimonio, in quanto andranno comunque rispettati i diritti e le quote degli eredi legittimi.


Per approfondire leggi anche:

Il Registro volontario dei testamenti olografi: novità per notai e successioni

Successione: si possono scegliere gli eredi?

Conviventi e coppie di fatto: l'eredità

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