A fronte della richiesta presentata all’avvocato da un marito di liquidare alla moglie in un’unica soluzione la somma di € 8.000,00, a condizione che quest’ultima rinunci in sede di separazione al diritto di percepire il TFR e la pensione di reversibilità, sono doverosi alcuni chiarimenti sull’operatività e l’efficacia della corresponsione di una cifra una tantum all’altro coniuge in sostituzione del mantenimento.