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Come richiedere l'invalidità: la procedura

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Il processo di riconoscimento dell'invalidità civile si compone primariamente di una fase sanitaria e una fase amministrativa. La prima serve per accertare il grado di invalidità civile: cecità, sordità, disabilità e handicap in base alle minorazioni del soggetto richiedente, la seconda è diretta alla concessione dei benefici che la legge riserva ai cittadini, in base allo stato invalidante riconosciuto.

Quando si può richiedere l’invalidità civile? 


La persona affetta da una minorazione di tipo fisico, psichico o sensoriale, con una riduzione per­manente della capacità lavorativa – che viene espressa in percentuale – di almeno 1/3 (33%), e il minorenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età possono ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile.

Si considerano invalidi anche gli ultra65enni che hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.
Invece le malattie e le menomazioni per cui si presenta domanda per il riconoscimento dell'invalidità non devono essere state riconosciute come invalidità per causa di lavoro, causa di servizio e di guerra, con le quali l'invalidità civile è incompatibile.

Chi può chiedere l’invalidità civile?

- cittadini italiani con residenza in Italia;
- rifugiati
- apolidi
- cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti in Italia e iscritti all’anagrafe del comune di residenza;
- cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno di almeno un anno (articolo 41 del Testo Unico per l’immigrazione).

Quali sono i benefici?

-prestazioni protesiche e ortopediche;
- iscrizione nelle liste speciali per il collocamento mirato;
- esenzione dal ticket;
- assegno mensile;
- pensione di inabilità;
- indennità di accompagnamento;
- indennità di frequenza;
- assegno sociale.

L’assegno mensile per invalidità civile spetta a chi ha i seguenti requisiti:

- età compresa tra i 18 anni ed età pensionabile aggiornata in base alla speranza di vita, al momento della presentazione della domanda;
- grado di invalidità non inferiore al 74% (invalidità parziale);
- reddito entro il limite stabilito annual­mente dalla legge;
- il richiedente non svolge attività lavorativa o svolge attività con reddito inferiore al limite previsto dalla legge.
L’assegno mensile per invalidità civile viene pagato per 13 mensilità.

La pensione di inabilità spetta a chi ha i seguenti requisiti:

- età compresa tra i 18 anni ed età pensionabile aggiornata in base alla speranza di vita, al momento della presentazione della domanda;
- inabilità al lavoro totale e permanente del 100% (invalidità totale);
- reddito entro il limite stabilito annualmente dalla legge.
La pensione viene pagata per 13 mensilità.

Indennità di accompagnamento e indennità di frequenza

L’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totalmente inabili, che non sono in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o di svolgere gli atti quotidiani della vita e che hanno bisogno di assistenza continua.
L’indennità di accompagnamento viene riconosciuta indistintamente, cioè senza considerare né il reddito posseduto dall’invalido né la sua età.
L’indennità di accompagnamento viene pagata per 12 mensilità.

L’indennità di frequenza è un beneficio economico che viene riconosciuto per il sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al 18° anno di età, con i seguenti requisiti:

- difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, oppure perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore, nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz;
- ricorso (continuo o periodico) a trattamenti ria­bilitativi o terapeutici, oppure frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, oppure centri di formazione/addestramento profes­sionale;
- reddito (personale del bambino) entro il limite stabilito annualmente dalla legge.
Si ha diritto all’indennità di frequenza durante l’ef­fettiva durata del trattamento o del corso e fino al mese successivo a quello di cessazione della frequenza (fino a un massimo di 12 mesi).

Per gli invalidi civili che raggiungono l’età pensionabile, aggiornata in base all’aspettativa di vita, la pensione di inabilità e l’assegno mensile vengono sostituiti dall’assegno sociale.

Le fasi per la richiesta di invalidità civile

Il primo passo per avviare la pratica è ottenere il certificato medico introduttivo.
Questo documento è indispensabile per poter presentare la domanda di invalidità; per ottenerlo, è necessario recarsi dal proprio medico di base o da un altro medico abilitato: tale certificato deve descrivere in modo preciso le patologie, la storia clinica e la prestazione richiesta.
Il certificato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni per la presentazione della domanda.

Il secondo passo consiste nella presentazione della domanda di accertamento sanitario all'INPS.
Questa domanda ha lo scopo di valutare, in base alle minorazioni del richiedente, il grado di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap.
La domanda può essere inoltrata direttamente tramite il sito web dell'INPS; in alternativa, è possibile rivolgersi a patronati o associazioni di categoria per ricevere assistenza nella compilazione e nell'invio della domanda.

Il terzo passo è la visita medica della commissione medico-legale; dopo aver inoltrato la domanda, il richiedente verrà contattato per sottoporsi a una visita presso l'ASL (Azienda Sanitaria Locale) o l'INPS nella data specificata nella convocazione.
È obbligatorio presentare alla Commissione un documento di riconoscimento valido e tutta la documentazione sanitaria completa, inclusi esami, certificati e referti medici. 

Il quarto passo è la ricezione del verbale di visita.
Una volta completati gli accertamenti, se il verbale viene approvato dai componenti della commissione medica all'unanimità e validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'INPS, viene spedito all'interessato.
Nel caso il parere della commissione non fosse unanime, l'INPS sospenderà l'invio del verbale.
Il Responsabile del Centro Medico Legale dell'INPS può validare il verbale entro 10 giorni oppure fissare una nuova visita nei successivi 20 giorni.
INPS, a conclusione del procedimento, invierà al richiedente il Verbale in duplice copia (una versione integrale contenente tutti i dati sensibili e una versione contenente solo il giudizio finale per un eventuale uso amministrativo).
Se al richiedente vengono riconosciute prestazioni economiche, è necessario compilare e inviare all'INPS il modello AP70 per attestare il possesso dei requisiti amministrativi richiesti. 
Se l'INPS respinge la domanda di riconoscimento dell'invalidità civile o riconosce una percentuale inferiore a quella ritenuta corretta, è possibile presentare ricorso entro sei mesi dal ricevimento del verbale. 

Per approfondire leggi anche: 

L'indennità di accompagnamento

Assistenza ai disabili: cosa cambia con le modifiche alla Legge 104

L'amministratore di sostegno: tutto quello che devi sapere

La pensione di reversibilità

'Con la pensione di invalidità non si vive': la Consulta ordina di aumentarle al vecchio 'milione'

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