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Nella scelta della scuola prevalenti continuità e stabilità

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Quando i genitori sono separati e si trovano in disaccordo, quale criterio seguire per la scelta della scuola a cui iscrivere i figli?
Novità in materia provengono dalla Corte di Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 215537/2021.
Sul tema avevamo illustrato come, in tutti quei casi di impossibile conciliazione tra la madre e il padre, la decisione sia demandata a un Giudice.


Infatti nella fattispecie di contrasto insorto dopo l'avvenuta separazione dei coniugi trova applicazione l’art. 337 ter comma 3c.c., ai sensi del quale nell'ipotesi di contrasto insorto tra i genitori su questione di particolare importanza per la persona del minore, tra cui quelle aventi ad oggetto l’istruzione, la decisione è rimessa ad un Tribunale.

In particolare nell’approfondimento a cui si fa riferimento Scuola pubblica o privata: se i genitori litigano decide il bambino il Tribunale di Verona ha ritenuto di potersi esprimere solo all’esito dell’audizione del minore, cioè dopo aver acquisito e verbalizzato la volontà del diretto interessato relativamente all’istituto a cui iscriversi.

La fattispecie.

Nel caso di specie la madre intendeva far proseguire ai figli gli studi presso la scuola privata di impostazione cattolica, già frequentata dalla prole negli anni precedenti.
Diametralmente opposto l’intento del padre, che prediligeva l’iscrizione dei ragazzi a una scuola pubblica, “di ispirazione laica e pluralista” si legge in ricorso.
I giudici hanno ritenuto di dover accogliere le istanze materne, vediamo insieme quale ragionamento sia stato seguito dagli Ermellini.

La decisione nel merito.

I genitori si separavano nel 2018, a seguito della sentenza depositata il 10 aprile dal Tribunale di Genova, che disponeva l'affidamento condiviso dei figli minori, una bambina e un bambino.
Il contrasto sorgeva successivamente a quella data e, non trovando composizione alla lite, il padre presentava ricorso ex art. 709 ter c.p.c., avanti al medesimo Tribunale, chiedendo di essere autorizzato a iscrivere autonomamente i figli presso la scuola pubblica.

Il ricorso veniva rigettato dai giudici di prime cure. Analogamente, in esito al reclamo avanzato in Appello, altresì i Giudici di seconde cure respingevano la domanda dell’uomo.

L'orientamento prevalente

In entrambi i gradi la magistratura ha ritenuto che la permanenza dei minori presso la scuola privata già frequentata rispondesse al loro precipuo interesse, specie in ragione dell'attuale momento di disorientamento degli stessi, tenuto conto sia della recente separazione dei genitori, sia dell'inopportunità di un cambiamento repentino di scuola dopo l'inizio dell'anno scolastico.
Questa scelta è parsa ai giudici quella maggiormente rispondente all’esigenza di stabilità e continuità dei bambini.

Del resto, specificano i giudici come l’uomo avesse in passato condiviso la scelta di iscrizione dei figli nella scuola privata per il medesimo anno scolastico iniziato da ormai tre mesi; inoltre la domanda pareva pretestuosa e carente di motivazioni pragmatiche, in quanto la ex moglie aveva dichiarato di volersi fare integralmente carico delle spese straordinarie per il pagamento delle rette di entrambi i figli.

La decisione di legittimità.

A nulla è valsa l’insistenza del padre in sede di ricorso per Cassazione, cui l’uomo ha ritenuto di adire ritenendo di doversi opporre fermamente, “nell'interesse preminente dei propri figli, a ogni e qualsivoglia indottrinamento religioso degli stessi", intendendo “consegnare loro un'educazione laica e pluralista", sulla base dell’art. 19 della Costituzione che tutela la libertà religiosa, intesa anche come la libertà di non professare alcuna religione.

Infatti gli Ermellini hanno fatto prevalere l'esigenza di non introdurre fratture e discontinuità ulteriori, come facilmente seguenti alla frequentazione di una nuova scuola e del diverso ambiente, che inevitabilmente vi si collega.
In particolare il criterio guida che informa le decisioni della Cassazione è quello del preminente interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata (cfr., tra le altre pronunce, Cass., 11 novembre 2020, n. 25310; Cass., 24 maggio 2018; Cass., 1 febbraio 2005, n. 1996).

Pertanto i Giudici della legittimità, dando corso e attuazione a detto principio, hanno stabilito "in caso di conflitto genitoriale, il perseguimento dell'interesse superiore del minore può comportare anche l'adozione di provvedimenti, relativi all'educazione religiosa, contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori, ove la loro esplicazione determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per il figlio, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo" (così Cass., 30 agosto 2019, n. 21916; cfr., altresì, sulla falsariga, e sempre in tema di educazione religiosa, già Cass., 4 novembre 2013, n. 24683).

Conformemente a tutti questi principi, gli Ermellini hanno avallato la linea decisionale seguita dai giudici del merito, concludendo che in caso di contrasto tra i genitori circa le modalità di prosecuzione del percorso scolastico “è certamente rispondente al preminente interesse dei minori quello di rimanere nell’istituto scolastico frequentato negli anni passati, al fine di garantire la stabilità e la continuità delle quali hanno bisogno, tenuto conto della recente separazione dei genitori, quantomeno sino alla conclusione dei rispettivi anni scolastici”.

Per approfondire leggi anche:

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