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Stalking condominiale: ammesse le prove delle telecamere

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Negli ultimi anni si è assistito a una vera e propria esplosione nell'utilizzo delle telecamere come sistemi di sicurezza.
Se prima era normale vederle installate al di fuori di banche, supermercati o uffici pubblici, al fine dei cosiddetti controlli difensivi, effettuati per tutelare il patrimonio aziendale, ora molte più persone decidono di inserire all'interno della propria abitazione un sistema di videosorveglianza per sentirsi più al sicuro, anche da eventuali dispetti dei vicini.

Telecamere e diritto alla privacy

Se quando si parla di videosorveglianza si tende a storcere il naso, poiché appare contraria al diritto alla privacy di ciascun individuo, a maggior ragione questa problematica si crea se si pensa ad un impianto di telecamere inserite all'interno di un condomino.

Inoltre non è difficile cadere nell’ipotesi di reato dell'interferenza illecita nella vita privata altrui, di conseguenza è sempre consigliabile accertarsi attentamente delle regole applicabili ogniqualvolta si proceda all’installazione di sistemi audiovisivi o anche laddove si voglia semplicemente effettuare una ripresa di qualunque tipo.

Tuttavia, anche in un contesto abitativo come quello condominiale è possibile installare apparecchiature audio-video, rispettando alcune discipline:

1. Quella civilistica: che si riferisce alle sole aree comuni dell'edificio e la cui norma di riferimento è l'art. 1122 ter c.c. secondo cui " le deliberazioni concernenti l'installazione di impianti volti a consentire la videosorveglianza sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al 2 comma dell'art. 1136 c.c.";

2. Quella sulla privacy: l’impianto deve essere in regola con la normativa ricavabile dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Codice Privacy, oltre che agli interventi dell’Autorità garante.

La doppia informativa

Importanti adempimenti per rispettare la tutela della privacy  riguardano la cosiddetta doppia informativa.
È necessario, infatti, che venga apposto il noto cartello riportante la scritta "Area videosorvegliata" il quale deve essere collocato prima del raggio d'azione della telecamere e in una posizione facilmente visibile a tutti.

Non solo: è infatti necessaria un'ulteriore informativa adottata ex art. 13 GDPR, con tutti gli elementi previsti dalla norma.

Da ultimo le documentazioni audiovisive non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario e in ragione delle finalità per le quali sono state acquisite; in ambito condominiale, secondo l’Autorità Garante, il termine di conservazione delle immagini registrate non deve oltrepassare i 7 giorni.

Parzialmente diverso è il caso della videosorveglianza apposta al di fuori della porta del proprio appartamento: essa risulta perfettamente possibile, purché l’impianto sia proiettato solo ed esclusivamente verso l’ingresso, escludendo quindi le porte degli appartamenti vicini e gli spazi comuni.

Posso mettere una telecamera che inquadra solo il mio ingresso?

Proprio i video di una telecamera privata hanno permesso la condanna di due persone per il reato di atti persecutori o stalking ex art. 612 bis c.p., avvenuto in danno a dei vicini all'interno di un condominio.
Tale decisione è stata assunta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 30191/2021 del 2 agosto 2021, emessa dalla Quinta Sezione Penale.

Lo stalking condominiale tra vicini

Occorre sottolineare che nella vita condominiale i casi di comportamenti problematici e di disturbo tra vicini di casa sono sempre più frequenti e numerosi; si pensi a condotte quali pedinamenti, furti della posta altrui o dispetti di gravità variabile.

Ebbene, in tutti questi casi, ci si trova di fronte a ipotesi definite di “stalking condominiale”.

Come noto il reato di stalking o di atti persecutori è regolamentato dall'art. 612 bis c.p. ; tale norma, infatti, sanziona il soggetto che “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata”.

Occorre allora chiedersi come ci si possa difendere, e quale ruolo possa assumere la videosorveglianza in una vicenda di questo tipo, sopratutto ai fini probatori.

La pronuncia della Cassazione

Secondo la Suprema Corte l’uso di telecamere, installate all’interno di un’abitazione o nelle sue pertinenze, che riprendono l’area del parcheggio condominiale, l’ingresso o le scale, non integra gli estremi dei reati di violazione di domicilio e di interferenza illecita nella vita privata altrui ex artt. 615 e 615 bis c.p. Non costituisce, cioè, una violazione della privacy dei condomini.

Infatti, queste aree sono destinate all’uso indeterminato delle persone, per cui gli impianti installati in queste aree non riguardano la vita privata dei singoli.

Le riprese delle telecamere non violano la privacy dei soggetti inquadrati

In tali fattispecie, quindi, proprio in virtù della ricostruzione operata dalla Corte non si può invocare una violazione della privacy per evitare l’utilizzo probatorio in giudizio delle registrazioni.
Tale considerazione discende dall'affermazione secondo cui ai fini dell'attribuzione della responsabilità penale, può essere acquisito e utilizzato anche un filmato effettuato con un telefono cellulare.

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