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La videosorveglianza sul luogo di lavoro

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Quando si tratta di un tema come la sicurezza sul lavoro pare corretto ammettere qualsiasi misura a protezione sia del patrimonio aziendale, sia dei lavoratori.
Tuttavia non sempre è così, infatti, con specifico riferimento agli impianti di videosorveglianza, il datore di lavoro deve seguire determinate procedure e rispettare specifiche normative di riferimento.
Il pericolo principale rappresentato dalle nuove tecnologie riguarda l'eccessivo controllo posto in essere dal datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, il quale potrebbe comprimere e ledere la privacy dei dipendenti e, più in generale, dei soggetti filmati.


Proprio per evitare tali lesioni, vi sono due normative a cui fare riferimento e dai cui trarre sia i limiti imposti all'imprenditore, sia i diritti dei lavoratori:
1. Il G.D.P.R., cioè il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati approvato con Regolamento UE 2016/679 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;
2. La L. 300/1970 cioè lo Statuto dei Lavoratori.

Il GDPR: General Data Protection Regulation

Con riferimento alla prima normativa, rappresentata da un regolamento particolarmente complesso, il G.D.P.R. prevede che, nel caso di utilizzo di sistemi di videosorveglianza, principalmente debbano essere disposte due tipologie di informative:

- l'informativa minima: derivante dal classico cartello di segnalazione "Area videosorvegliata" che deve essere posto prima del raggio di azione del sistema di registrazione e in una posizione che sia visibile a chiunque;
- l'informativa completa: contenente una serie di informazioni considerate essenziali dal Regolamento e che devono, soprattutto, indicare quale sia la finalità del trattamento e chi sia il titolare del trattamento dei dati, cioè colui, soggetto pubblico o privato, che determina le modalità del trattamento e sul quale grava il principio di responsabilizzazione, dal quale deriva la responsabilità delle scelte e delle azioni messe in atto.

Inoltre, il titolare del trattamento deve adottare specifiche misure tecniche e organizzative che gli consentano di verificare l'attività svolta da chi può accedere alle immagini o controlla i sistemi di ripresa.

Cosa prevede lo Statuto dei Lavoratori

Lo Statuto dei Lavoratori, invece, pone al proprio art. 4 un espresso divieto di effettuare controlli a distanza dell'attività dei lavoratori.
Da ciò, potrebbe dedursi che, l'imprenditore non possa in nessun caso installare sistemi di videosorveglianza, se questi, riprendano i lavoratori impegnati a svolgere le proprie mansioni.
Tuttavia, la medesima normativa bilancia gli interessi in gioco stabilendo che l'utilizzo di tali sistemi sia consentito per alcuni precisi scopi, come ad esempio: per esigenze organizzative e produttive o per la tutela del patrimonio aziendale.

La procedura da seguire

Al fine di garantire che, se effettuata, l'installazione non leda il diritto dei lavoratori alla privacy è stato previsto un iter procedurale che il datore di lavoro deve rispettare: primariamente l’imprenditore deve informare le rappresentanze sindacali unitarie o quelle aziendali c.d. RSU e RSA, al fine di sottoscrivere un accordo collettivo contenente la regolamentazione per l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza.

Nel caso in cui l'accordo non venga raggiunto oppure l'impresa non abbia al suo interno rappresentanze sindacali, il datore di lavoro deve rivolgersi all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, presso il quale depositare un'istanza ampiamente motivata, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione del sistema di videosorveglianza.

La violazione di queste prescrizioni è penalmente sanzionata dagli artt. 4 e 38 L. n. 300/1970, tuttavia vi sono casi in cui la Corte di Cassazione ha riformato delle sentenze di condanna nei confronti dei datori di lavoro che, in totale assenza di accordi o autorizzazioni, avevano installato un impianto di videosorveglianza.

La pronuncia della Cassazione

Il caso specifico è stato trattato dalla recente sentenza della Terza sezione penale della Cassazione, n. 3255/2021.
Il Tribunale di Viterbo, infatti, aveva condannato un datore di lavoro ritenendolo colpevole del reato di cui agli artt. 4, co. 1 e 2 e 38 della L. 300/1970, in quanto aveva installato impianti video all'interno dell'azienda potenzialmente utilizzabili per il controllo dei dipendenti, senza aver richiesto né l'accordo delle rappresentanze sindacali, né l’autorizzazione all'ispettorato del lavoro.

La difesa dell'imprenditore fondava le proprie considerazioni sul fatto che tali impianti erano presenti per mere finalità di tutela del patrimonio aziendale, in quanto erano state annotate delle mancanze sospette di merci nel magazzino.
Per la Corte di Cassazione il reato attribuito all'imprenditore deve escludersi e giustifica tale decisione prendendo in considerazione una sentenza pronunciata nel 2010 sempre dalla Cassazione, la n. 20722, nella quale veniva stabilito che: gli artt. 4 e 38 dello Statuto dei lavoratori implicano l'accordo sindacale al solo scopo di tutelare la riservatezza dei lavoratori nello svolgimento del proprio lavoro, ma non implicano il divieto dei controlli difensivi del patrimonio aziendale da azioni delittuose da chiunque operate. Infatti, secondo la Corte questa finalità non è da ritenersi sacrificata dalle norme dello Statuto.

Da ultimo, i Giudici si sono soffermati anche sulla possibilità di utilizzo come prove delle videoriprese in un eventuale processo penale, ottenute senza alcuna autorizzazione o accordo.
Secondo un orientamento ormai consolidato, le norme dello Statuto dei lavoratori poste a presidio della privacy degli stessi non proibiscono i cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale e non giustificano pertanto l'esistenza di un divieto probatorio.
Con la conseguenza, che le registrazioni effettuate possono essere utilizzate come prove.

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