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Decreto rave party: quando una festa tra amici diventa illegale

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Ha suscitato un curioso interesse la notizia di una grigliata di Pasquetta sulle rive dell'Adda che ha fatto scattare l'allarme rave party con la conseguente mobilitazione massiva delle forze dell'Ordine, come da disposizioni del nuovo decreto rave party introdotto dal Governo nell'ottobre 2022.
Una volta intervenuti i militari hanno però constatato che si trattava solo di una festa tra amici finita spontaneamente in serata, con l'arrivo di alcuni genitori a recuperare i loro figli.

Con l'avvicinarsi della bella stagione situazioni del genere potrebbero generarsi spesso e creare confusione: necessario quindi fare chiarezza sull'intervento normativo con il quale è stato introdotto nell'ordinamento, con il D.Lgs. 31 ottobre 2022 n. 162,  l'art. 633 bis c.p., nel tantativo di porre fine ai cosiddetti "rave party" e punire tutte quelle condotte illecite poste in essere in occasione di tali manifestazioni.


Tale interessamento da parte del Legislatore ha avuto origine da un forte sentimento di biasimo pubblico levatosi in occasione di una festa tenutasi a Modena, balzata agli onori della cronaca per la discutibile regolarità della stessa e della legalità delle condotte tenute dai partecipanti; tuttavia, tale  episodio non ha fatto che portare alla luce una problematica già esistente e discussa in passato, ma mai realmente affrontata concretamente dal legislatore.  

Che cosa è un rave party?

Il vocabolario Treccani definisce il "rave party", che letteralmente è traducibile in rave="delirio" e party= "festa", come  "Grande raduno di giovani, notturno, per lo più clandestino e di carattere trasgressivo, la cui ubicazione viene resa nota solo poche ore prima dell'inizio della festa, per evitare possibili interventi delle forze dell'ordine. Si svolge all'aperto o in locali adatti ad accogliere migliaia di persone, che ballano e ascoltano musica elettronica, house o techno ad altissimo volume, e che spesso fanno uso di sostanze stupefacenti".

Quando tali eventi possono assumere rilevanza penale?

È opportuno chiarire, preliminarmente, come la volontà di punire tali radunanze trovi origine in tutte quelle condotte, penalmenti rilevanti, come ad esempio la cessione di sostanze stupefacenti, rispetto alle quali tali feste fanno da cornice; pertanto l'esigenza era quella di introdurre una norma che si ponesse come precursore per limitare e stigmatizzare l'organizzazione e la promozione di tali eventi che costituiscono terreno fertile per la perpetrazione di altri reati.

I limiti normatiivi

Tuttavia, il Legislatore nella formulazione della nuova norma si è trovato a dover fare i conti con un grande limite esistente nel nostro ordinamento: la libertà di riunione. Difatti, alla luce di tale diritto fondamentale, garantito dalla nostra Costituzione, non poteva essere formulata una generica fattispecie di reato che punisse la semplice radunanza, ma era necessario che quest'ultima fosse caratterizzata da elementi penalmente rilevanti che giustificassero l'intervento e la punizione da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Pertanto, proprio con il primario scopo di contrastare il fenomeno dei rave party, al termine di una concitata vicenda legislativa, caratterizzata da forti polemiche e critiche, è stato introdotto nel codice penale l'art. 633 bis c.p.

In particolare, tale disposizione, rubricata "Invasione dei terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica" prevede che: "Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi".

Già da una prima lettura della nuova norma, è chiaro come la stessa sia stata costruita proprio sugli elementi che caratterizzano un rave party; tuttavia, quella che apparentemente sembra una disposizione chiara e certa,  nasconde però una problematica: la concreta inapplicabilità della norma.

Preme evidenziare che il reato in questione è di pericolo che lo stesso legislatore ha definito "concreto", indicando altresì le cause da cui tale pericolo deve sorgere, vale a dire l'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti e dello stato dei luoghi.

Inoltre, la punibilità è limitata ai soli soggetti organizzatori o promotori, non invece ai meri partecipanti al raduno. Ma non basta: difatti, affinchè la condotta sia punibile è necessario che  l'invasione di terreni altrui avvenga effettivamente, perché solo da quel momento potrà sorgere il concreto pericolo per i beni tutelati. Non rileverà, dunque, la mera organizzazione o promozione poi non seguita dall'invasione.
L'elemento soggettivo richiesto ai fini della punibilità è il dolo specifico, inteso come la consapevolezza dolosa da parte dei soggetti agenti che sussista il pericolo concreto nella radunanza organizzata dagli stessi per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica.

La norma qui formulata, dunque, non sembra di facile applicabilità, in quanto gli elementi richiesti, affinchè possa dirsi perpetrato il reato de quo, sono particolari e precisi, con conseguente difficoltà in sede probatoria di accertamento degli stessi.  È pacifico ritenere pertanto che l'art. 633 bis rientri sicuramente nel tentativo di stigmatizzare condotte pericolose, che però ben potrebbero trovare accoglimento nelle fattispecie di reati già presenti nel nostro ordinamento.

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