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Lo squilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi non basta per l'assegno di mantenimento

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Per la concessione dell’assegno di mantenimento in favore della moglie la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18287/2018, afferma che è fondamentale valutare le scelte fatte in conseguenza di matrimonio.

Il caso. La problematica nasce con la presentazione di un ricorso per il divorzio da parte del marito, dopo aver ottenuto l’omologazione della separazione da parte del Tribunale di Milano.
Il marito chiedeva l'affido congiunto del figlio a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, con assegnazione della casa coniugale alla stessa e con assegno di mantenimento in favore del figlio.

La moglie accettava le condizioni indicate nel ricorso, e chiedeva, altresì, l’assegnazione di un assegno divorzile in suo favore, in quanto riteneva di essere in condizioni economiche di svantaggio rispetto al marito.

Il Tribunale di Milano, dopo aver affrontato e risolto le questioni relative al minore e disposto l'affido congiunto del figlio, ha dedicato la sua attenzione alla richiesta fatta dalla moglie.
Sulla base del recente orientamento delle Sezioni Unite, le condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi non costituiscono più il punto di riferimento per l’attribuzione di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
Lo squilibrio tra le due posizioni economiche, quindi, non solo non è condizione necessaria e sufficiente al riconoscimento dell’assegno divorzile, ma deve essere inoltre riferibile alle scelte fatte all’interno del matrimonio e deve essere connesso al contributo di ciascuno nel corso della vita matrimoniale.

Secondo il Tribunale di Milano, per quanto concerne questo caso, la moglie ha continuato a prestare la propria attività lavorativa, maturando di anno in anno redditi di lavoro sempre crescenti e arrivando addirittura ad aprire un’attività in proprio e non ha provato in giudizio di aver compromesso la propria condizione professionale a favore del nucleo familiare.

Per questi motivi, oltre a tenere conto del fatto che il matrimonio ha avuto durata breve e che i coniugi lo avevano contratto quando la loro attività professionale era già ben avviata, il Tribunale respinge la richiesta di assegno divorzile a causa della mancanza dei presupposti.

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