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Neonati abbandonati: affido, adozione e riconoscimento

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A seguito delle innumerevoli richieste pervenute al fine di adottare la piccola bambina abbandonata nel parcheggio del Pronto Soccorso pediatrico dell'Ospedale San Gerardo di Monza pare opportuno chiarire meglio quale sia il percorso legale da seguire obbligatoriamente per poter raggiungere lo scopo dell'adozione dei neonati abbandonati.
Primariamente è necessario sapere che tutta la procedura inerente all'adozione viene regolamentata dalla legge n. 184/1983, la quale stabilisce diversi requisiti che devono essere rispettati e che devono sussistere, non solo in capo ai candidati futuri genitori, ma anche in capo al minore.


La precisione della disciplina nel richiedere determinate caratteristiche deriva dalla necessità di tutelare il minore e pone come presupposto l’attitudine della famiglia biologica ad assicurare allo stesso il migliore apporto alla formazione ed allo sviluppo della sua personalità.

Precedenza alla famiglia biologica per il riconoscimento

Proprio per tale ragione la famiglia di origine mantiene un ruolo di primaria importanza e avrà sempre la precedenza su qualsiasi candidato "esterno".
Ad evidenziare tale priorità, vi è anche la legge n. 396/2000, la quale prevede che tutti i bambini nati in un ospedale possano essere riconosciuti entro 3 giorni dalla nascita, oppure entro 10 giorni presso il Comune di nascita del bambino o di residenza della madre.
Ciò comporta che la mamma della piccola lasciata al Pronto Soccorso possa riconoscere la figlia entro questo termine e bloccare l'apertura del procedimento di adottabilità.

Requisiti richiesti agli adottanti

Esaminando ora la disciplina, i requisiti richiesti agli adottanti sono 3:

1. La coppia deve essere sposata da almeno tre anni: i single, infatti, salvo rarissimi casi specifici, non possono candidarsi per adottare un minore.
Il matrimonio, ma soprattutto la sua durata continuativa, è stato previsto per garantire al minore un nucleo familiare basato su una relazione stabile, solida e serena;

2. La differenza di età tra adottanti e minore non deve essere superiore a 45 anni: tale requisito presenta due eccezioni:
a. Il Tribunale dei Minorenni accerti che la mancata adozione comporti un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore;
b. Il requisito dell'età è rispettato da uno solo dei genitori, sono già genitori di figli adottati oppure il minore adottato è il fratello o sorella del figlio già adottato.

3. I candidati genitori devono essere affettivamente idonei e capaci di mantenere il minore: devono quindi essere in grado di assolvere i doveri imposti dall'art. 315 bis c.c. in tema di responsabilità genitoriale.

Requisiti del minore

I requisiti che, invece, devono sussistere in capo al minore richiedono diversi accertamenti ad opera del Tribunale per i minorenni competente e sono:

1. Lo stato di abbandono del minore: consiste nella privazione a danno del bambino di quel livello minimo di cure materiali, affettive e psicologiche indispensabili allo sviluppo e alla formazione della sua personalità, di carattere non meramente transitorio e non risolvibile nel breve periodo.
Importante sottolineare che tale requisito non è integrato dalla semplice indigenza dei genitori;

2. Non vi siano parenti, entro il quarto grado, che abbiano avuto o siano in grado di instaurare un rapporto significativo con il minore;

3. Il consenso all’adozione prestato dal minore che abbia almeno 14 anni.

Questi elementi una volta accertati e verificati dal Tribunale per i Minorenni, all'esito delle diverse indagini, formano la cosiddetta dichiarazione di adottabilità, primo tassello utile all'avvio dell'iter adottivo, o meglio pre-adottivo.

L'affidamento preadottivo

Proprio per l'affidamento pre-adottivo il Tribunale per i minorenni individua, tra le coppie proposte, quella che sia risultata maggiormente in grado di rispondere alle esigenze del minore.
Questa verifica viene effettuata attraverso diverse indagini, svolte entro 120 giorni, grazie alle quali il Tribunale valuta le capacità genitoriali della coppia candidata all'adozione, chiaramente assistito dai servizi socioassistenziali locali e dalle aziende sanitarie locali.
Se il Tribunale verifica che non sussistano le condizioni di una idonea convivenza, revoca l’affidamento preadottivo.

L'adozione di minore

Decorso il termine di un anno dall’affidamento, il Tribunale per i minorenni si pronuncia sull’adozione del minore se ricorrono tutti i presupposti richiesti dalla normativa.
Anche in questa fase, vengono ascoltati i coniugi adottanti e il minore che abbia compiuto almeno 12 anni o anche di età inferiore, se considerato avente idonea capacità di discernimento.
Come previsto anche per l’affidamento, il minore che abbia compiuto 14 anni deve manifestare il suo consenso.

Con la sentenza di adozione il minore acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome inoltre cessano i rapporti del minore con la famiglia di origine.

Per approfondire leggi anche:

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