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L'occupazione abusiva di immobili

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Si parla di occupazione abusiva allorquando una persona risiede o utilizza un immobile altrui senza un valido “titolo” ossia un contratto che lo legittimi a detenere il bene. In tal senso, nella prassi ciò si verifica ad esempio quando una persona forza la porta di casa altrui e vi si introduce senza più lasciarla.
Il fatto di occupare un immobile altrui costituisce sia un illecito civile che un reato.


Pertanto il soggetto trovato in una casa occupata da abusivo rischia sia un’azione civile che accerti l’avvenuto spossessamento e lo condanni a liberare l’immobile oltre che risarcire i danni al proprietario, sia un’azione penale che, accertata la consumazione del reato di «occupazione di immobili altrui», condanni il responsabile alla pena ritenuta più congrua.

Le azioni civili per la restituzione dell'immobile occupato

Con l'azione di rivendicazione, di carattere reale, l'attore, non avendo la disponibilità del bene di cui assume essere proprietario, agisce contro chiunque, di fatto, ne disponga, al fine di far accertare il proprio diritto dominicale e riconseguirne il pieno possesso.

Tale forma di tutela è disciplinata dall’articolo 948 del Codice Civile che, al primo comma, afferma: “Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa (…)”.
L’azione di rivendicazione è un’azione reale poiché il diritto che il proprietario vuole far riconoscere è il diritto di proprietà sulla cosa e la condanna del terzo (l'occupante abusivo) alla sua restituzione.
Per farlo, però, chi propone l’azione di rivendicazione deve fornire piena prova (mediante la cosiddetta "probatio diabolica") di esserne il proprietario attraverso l’acquisto originario.
Dunque, deve risalire fino al ventennio precedente in modo da escludere il diritto di proprietà del terzo per usucapione.
L'azione di rivendicazione non si prescrive salvo gli effetti dell'acquisto per usucapione.

Viceversa, con l'azione di rilascio o di restituzione, avente natura personale, chi agisce non mira ad ottenere una pronuncia di accertamento del suo diritto di proprietà, ma tende esclusivamente a conseguire la riconsegna del bene che si trova nella materiale disponibilità del convenuto in assenza di un idoneo titolo.

In tal senso l'azione di reintegrazione o azione di spoglio spetta anche a chi disponga ad altro titolo dell'immobile, quindi non solo il proprietario (ad esempio al conduttore).
Tale azione può essere esercitata solamente entro un anno dalla data dell'occupazione, in caso di spoglio clandestino tale termine iniza a decorrere da quando il soggetto privato dell'immobile ne sia venuto a conoscenza.
Per ottenere il provvedimento di reintegrazione è dunque necessario dimostrare che prima dell'occupazione abusiva si era possessori del bene, non è richiesta nessuna prova della proprietà dell'immobile.  
Non vi è dubbio che le due azioni, pur tendendo allo stesso risultato pratico, hanno natura e presupposti diversi.

In caso di occupazione abusiva o occupazione senza titolo di immobile, il legittimo proprietario, oltre a riottenere il possesso e la disponibilità della cosa, ha diritto anche al risarcimento del danno che comprende sia il mancato godimento dell'immobile durante tutto il periodo di occupazione, sia la mancata percezione dei frutti generati dal bene immobile (ad esempio i canoni di affitto persi).

Il delitto di "Invasione di terreni o edifici"

L'art. 633 del Codice Penale (Invasione di terreni o edifici), dispone che «chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».

Il reato è aggravato:
- se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. In tali casi si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da 206 a 2.064 euro e si procede d'ufficio;
- se il fatto è commesso da due o più persone. In tal caso la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.

Il reato è procedibile a querela di parte, tranne che per l'ipotesi aggravata (più di 5 persone o con l'uso palese di armi) e quando l'occupazione riguarda acque, terreni, fondi ovvero edifici pubblici o destinati ad uso pubblico (ex art. 639-bis c.p.).

Il reato è attribuito alla competenza del giudice di pace (art. 4, d.lgs. n. 274 del 2000); in presenza delle aggravanti la competenza passa al tribunale monocratico.

In tal senso la persona spogliata dell'immobile può provvedere alla denuncia-querela e successivamente alla costituzione di parte civile nel procedimento al fine di avanzare la richiesta di risarcimento del danno.

Le novità del "Ddl Sicurezza"

Rilevanti novità in tema di occupazione abusiva di immobili sembra, invece, voler portare il nuovo progetto di legge, denominato "Ddl Sicurezza"  approvato dal Consiglio dei Ministri a novembre.
In particolare tale disegno di legge prevede l'introduzione di una nuova figura di reato "occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”, perseguibile a querela della persona offesa, che punisce, con la reclusione da due a sette anni, chi, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o impedisce il rientro nel medesimo immobile da parte del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente.

La stessa pena viene applicata anche a chi si appropria dell’immobile altrui, con artifizi o raggiri, o cede ad altri l’immobile occupato. Significativa è poi la nuova procedura che consentirebbe a chi ne ha titolo il rapido rientro in possesso dell’immobile occupato, con provvedimento del giudice nei casi ordinari e, quando l’immobile sia l’unica abitazione del denunciante, con intervento immediato della polizia giudiziaria.

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