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Danni all'appartamento in affitto: oltre al risarcimento del danno l'inquilino deve pagare anche i canoni

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Per la Corte di Cassazione se l’immobile locato viene restituito in pessime condizioni, l’inquilino è tenuto a pagare, oltre al risarcimento danni per i lavori di ristrutturazione, anche i canoni d’affitto per il periodo necessario alle sistemazioni.

Il caso. Il conduttore aveva riconsegnato le chiavi della casa affittata al proprietario; i numerosi danni eccedenti il normale utilizzo che caratterizzano l’immobile al momento del rilascio,costringevano il padrone di casa ad effettuare dei lavori di ristrutturazione.

Al momento della quantificazione dei danni dopo l’affitto, il locatore, oltre al pagamento delle spese sostenute per i lavori, richiedeva anche un risarcimento dei danni a causa dell’impossibilità di locare l’immobile ad altri in tempi brevi.
Di fronte a questa richiesta da parte dei proprietari, la Corte territoriale aveva affermato che nessun risarcimento spettava a questi ultimi a causa della mancata dimostrazione che, nel caso in cui l’immobile fosse stato riconsegnato nelle stesse condizioni in cui era stato rilasciato all’inizio del rapporto, sarebbe stata conclusa immediatamente una nuova locazione.
Avverso tale decisione, i locatori hanno proposto ricorso per Cassazione.

La Corte di Cassazione, una volta riesaminato il caso, con ordinanza n. 6596 del 07 marzo 2019, affermava che se il padrone di casa non può disporre della cosa locata a causa della presenza di danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso della stessa, ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni, dovuto in primo luogo alla mancanza di disponibilità della cosa locata e in secondo luogo, che è conseguenza diretta di quanto detto precedentemente, al mancato vantaggio che il proprietario può trarre dall’immobile.  
Con il termine risarcimento danni si fa riferimento, non solo al costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche al canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l’esecuzione e il completamento di tali lavori, senza che il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto da parte di terzi altre richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori.

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