Novità

Spray urticante al peperoncino: è legale?

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Ascolta "Spray urticante al peperoncino: è legale?" su Spreaker.

Con la sentenza n. 45868/2023 del 14 novembre 2023 la Corte di Cassazione ha affrontato la questione della legalità dell'utilizzo dello spray al peperoncino come strumento di autodifesa personale.
In primo luogo, la Giurisprudenza ha ribadito che lo spray al peperoncino può essere trasportato senza bisogno di porto d’armi o di altre autorizzazioni, solo se rispetta le caratteristiche indicate dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale n. 103/2011.


Quando lo spray al peperoncino è legale?

In particolare, la normativa prevede che tale strumento sia regolare:

- quando contiene una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10%, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinodi totali pari a 2,5%;

- quando la miscela erogata dal prodotto non contiene sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;

- quando è sigillato all’atto della vendita e munito di un sistema di sicurezza contro l’attivazione accidentale;

- quando lo spray ha una gittata non superiore a 3 metri.

Tali requisiti devono essere riportati sull’etichetta della bomboletta con l’apposita indicazione del rispetto del DM 103/2011.

Cosa può succedere se lo spray non rispetta tali requisiti?  

In tal caso lo strumento viene considerato un’arma vera e propria, al pari di una pistola o un coltello: con la conseguenza che la sua detenzione è illegittima senza porto d’armi e può costare una condanna penale per il reato di «porto abusivo d’armi».

L'art. 699 c.p. rubricato "Porto abusivo d'armi" dispone che: "Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi. Soggiace all'arresto da diciotto mesi a quattro anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti, è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate".

In ogni caso, è bene ricordare che tale strumento, anche quando rispetta tutti i requisiti del Ministero, può essere utilizzato solo per legittima difesa e mai per attaccare.
Si parla di legittima difesa, allorquando, la vittima si trovi in una situazione di grave e urgente pericolo in cui non si sia messa volontariamente da sola e non sia possibile evitare tale pericolo in altro modo se non attraverso l’uso dello spray al peperoncino.

Allorquando lo spray al peperoncino sia impiegato, invece, in modo offensivo anziché difensivo, l'utilizzatore risponde del reato di lesioni aggravate dall’uso dell’arma impropria, costituita appunto dalla bomboletta urticante.

Le aggravanti

Difatti, l'art. 585 c.p. dispone che: "Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583 bis, 583 quinquies e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.

Agli effetti della legge penale per armi s'intendono sia quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona che tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo; sono assimilate alle armi anche le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

Pertanto, il giudice chiamato a decidere sulla legittimità dell'utilizzo dello spray al peperoncino dovrà valutare l’uso dello stesso in concreto, considerando le circostanze di tempo e di luogo in cui è stato utilizzato.
L’interpretazione del magistrato si dovrà focalizzare sull’attitudine funzionale dello strumento all’offesa, indipendentemente dalla sua classificazione legale come arma.

Per approfondire leggi anche:

Violenze di gruppo e bullismo: colpevole anche chi assiste

Ecco perchè la pacca sul sedere è violenza sessuale

Se ti è piaciuto questo articolo, resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo

Gli studi:

LECCO:
Viale Dante, 10
Phone: 0341591913

MILANO:
Via Boccaccio, 15
Phone: 0248005405

Consulenza online

Iscriviti e resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo
©2024Studio Legale Castagna - Viale Dante, 10 LECCO - Via Boccaccio,15 MILANO P. I. 02887910137 C.F. CSTSVN74D61E507Q Ordine Avvocati Lecco Iscrizione all'albo n. 2089
Privacy e cookies policy | Termini di utilizzo