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Aiuti alle imprese: l'Agenzia delle Entrate chiarisce come vanno trattati fiscalmente

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Acquisto DPI, sospensione IVA e tributi, cessione gratuita di farmaci: l'Agenzia delle Entrate chiarisce con una circolare come vanno trattate fiscalmente queste nuove misure
L’Agenzia delle Entrate si è messa a disposizione dei cittadini tramite la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 per fornire chiarimenti sulle misure fiscali introdotte dal Decreto Liquidità adottato dal Governo italiano allo scopo di garantire un aiuto economico alle imprese e al mercato interno e all’export.
Vediamoli punto per punto.

Acquisto dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
Il D.L. Liquidità ha esteso l’applicazione del credito d'imposta in favore delle attività d'impresa, arte e professione, già previsto dal D.L. Cura Italia per la sanificazione degli ambienti di lavoro, anche alle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro. Tale agevolazione fiscale è riconosciuta per le spese sostenute quest'anno per acquistare dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), per l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi), comprendendo anche i detergenti per le mani e i disinfettanti.

Cessione gratuita farmaci ad uso compassionevole
Le cessioni gratuite daranno diritto alla detrazione dell'Iva e alla deduzione del costo sostenuto. L’Agenzia delle Entrate precisa in seguito che le cessioni a titolo gratuito di farmaci autorizzati per indicazioni terapeutiche nell'ambito di studi clinici (oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione rientranti nei predetti programmi) sono equiparate ai fini IVA alla loro distruzione e non tassabili ai fini delle imposte dirette.

Sospensione versamenti ritenute e IVA aprile e maggio 2020
L'Agenzia focalizza la sua attenzione sulla sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'imposta sul valore aggiunto, nonché con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
Poiché tale regime si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa, senza distinzione tra le attività, lo stesso deve intendersi riferito anche alle imprese agricole che calcolano il loro reddito su base catastale e agli enti non commerciali che svolgono attività istituzionali di interesse generale.

Condizioni per fruire della sospensione
La condizione per poter fruire della sospensione è verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi, secondo le percentuali previste dalla norma, in modo separato, per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente.
Per la determinazione del fatturato o dei corrispettivi dovrà farsi riferimento alla data di effettuazione dell'operazione, quindi, in caso di fattura differita, ai fini dell'imputazione dell'operazione ai mesi di marzo o aprile, rileverà la data dei documenti di trasporto. Tale regola si applica anche alle imprese di autotrasporto, non rilevando, per queste ultime, la circostanza che le fatture emesse per le prestazioni possano essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.

Metodo previsionale versamento acconti
Tra le novità più significative del Decreto vi sono anche quelle in materia di determinazione degli acconti, viene introdotto infatti un regime di favore che prevede la mancata applicazione di sanzioni e interessi nell'ipotesi in cui l'acconto versato col metodo previsionale non sia inferiore all'80% per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che potranno beneficiare della speciale disciplina fiscale gli acconti dovuti complessivamente per il 2020 e, quindi, entrambe le rate dovute per tale annualità.

Assistenza fiscale a distanza
Il D.L., per evitare che i contribuenti debbano spostarsi dalle proprie abitazioni, è consentito a CAF e professionisti abilitati gestire "a distanza" l'attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730, con modalità telematiche, acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente; l'autorizzazione all'accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020 può essere trasmessa, anche in forma libera, in via telematica, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o mediante il deposito nel cloud del Caf o del professionista abilitato.

Certificazione unica 2020
Il D.L. liquidità ha differito al 30 aprile 2020 il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Agevolazioni prima casa
Il decreto legge ha anche previsto la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini previsti dalla normativa in materia di agevolazioni "prima casa", entro i quali effettuare gli adempimenti al fine di evitare di decadere dal beneficio per coloro che ne hanno usufruito.

Semplificazione imposta bollo fatture elettroniche
Il D.L. liquidità ha previsto nuovi termini di scadenza per il versamento dell'imposta di bollo relativa ai primi due trimestri dell'anno solare, a condizione che l'importo da versare sia inferiore ad euro 250.
Per definire la data di scadenza del versamento occorrerà tener conto dell'ammontare dell'imposta di bollo relativa sia al primo trimestre che al secondo trimestre. Se l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo trimestre è inferiore a 250 euro, il relativo versamento può essere effettuato entro la scadenza del secondo trimestre, quindi entro il 20 luglio.
Scadenza che potrà essere ulteriormente prorogata (alla scadenza prevista per il versamento del terzo trimestre, quindi 20 ottobre 2020) qualora l'importo complessivo dell'imposta di bollo, determinato dalla somma dell'importo relativo sia al primo che al secondo trimestre dell'anno solare, sia ugualmente inferiore a 250 euro.

Per approfondore leggi anche:

Decreto rilancio: tutte le nuove misure

Affitti commerciali: i Tribunali dalla parte di chi non riesce a pagare


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