Tra le misure imposte dalle autorità al fine di contenere la diffusione del coronavirus una delle più significative è la quarantena, applicata indistintamente agli abitanti della cosiddetta 'zona rossa' e a quanti risultano positivi al contagio del virus in tutto il Paese.
E’ ormai di dominio pubblico la diffusione del Covid-19 in Italia; ogni giorno aumentano i contagiati e il panico dilaga.
In questi momenti le autorità cercano di non aggravare lo scenario italiano attraverso lo strumento della “quarantena”.
Al fine di limitare il più possibile la diffusione di nuovi contagi, il Ministero della Salute ha disposto l’obbligo di quarantena con sorveglianza attiva, per un periodo di quattordici giorni, per tutti coloro che hanno avuto contatti stretti con persone risultate positive al coronavirus.
L’ordinanza, inoltre, si rivolge anche a tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto ingresso in Italia, dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia affinché comunichino tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, che provvederà all’adozione della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o, comunque, di misure alternative con efficacia equivalenza.
La condotta posta in essere da chi viene sorpreso a non rispettare l’obbligo di quarantena rientra tra le fattispecie di reato ed è punibile ai sensi dell’art. 650 del codice penale.
Questo articolo punisce con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206 “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, se il fatto non costituisce più grave reato”.
L’articolo si applica solo nei confronti di chi è sottoposto all’obbligo di quarantena e non, invece, nei confronti delle persone invitate a restare a casa per scopi precauzionali.
Di fondamentale importanza è, inoltre, il principio: “Ignorantia legis non excusant”, vale a dire “Nessuno può invocare a propria scusa, l’ignoranza della legge penale”; ne consegue, quindi, che il soggetto deve considerarsi responsabile ogni volta in cui l’ignoranza della legge derivi dalla violazione del dovere di informazione e conoscenza.
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