Novità

Sono maltrattamenti in famiglia le eccessive rinunce imposte dal marito troppo avaro

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Ascolta "Sono maltrattamenti in famiglia le eccessive rinunce imposte dal marito troppo avaro" su Spreaker.

La vita quotidiana all'interno di una coppia si caratterizza per diversi compromessi, i quali possono riguardare qualsiasi settore della coppia, comprese le modalità con cui vengono gestite le entrate e le relative spese familiari.
Se si pensa, poi, ai diritti e ai doveri derivanti dal matrimonio l'art. 143 c.c. afferma che i coniugi, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, si devono impegnare a contribuire ai bisogni della famiglia, possedendo gli stessi diritti e assumendo i medesimi doveri.


È dunque assolutamente prevedibile e razionale che i coniugi stabiliscano uno stile di vita comune, magari improntato al risparmio, con l'intento di evitare il più possibile alcuni "sprechi".
Tale regime di vita, quando concordato e condiviso, può anche essere rigoroso e non necessitato, perché magari non si devono affrontare delle spese importanti in un prossimo futuro.
Tale morigeratezza, di conseguenza, non può mai essere imposta, soprattutto in quelle che sono le minimali e quotidiane esigenze di vita in casa e di accudimento personale.

Recentemente la Corte di Cassazione con la Sentenza 6937/2023 si è occupata di questo tema e più precisamente di quando l'eccessivo controllo del coniuge sull'utilizzo dei beni e sulla gestione del denaro sfoci nei maltrattamenti perpetrati ai danni dell'altro coniuge.

La vicenda trae origine dalla sentenza di appello del marito, nella quale veniva condannato poiché aveva tenuto delle condotte ossessive e di controllo nei confronti della propria moglie, che sono state dichiarate "finalizzate a imporre uno stile di vita volto ad un risparmio ingiustificato".

La Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'imputato, sottolineando come le dichiarazioni rese dalla moglie confermavano quanto statuito sia in primo, che in secondo grado e cioè che il tema che veniva sollevato non era tanto il risparmio domestico, più o meno rigido che fosse, quanto la condivisione o l'imposizione di uno stile di vita.

Infatti, se in principio il risparmio era perfettamente condiviso dalla moglie, successivamente, come evidenzia la Corte, i comportamenti del marito sono stati accompagnati "da modalità di controllo sulla moglie che, anche per la loro pervasività, sono sconfinati in un vero e proprio regime e assillo, tale da cagionare alla persona offesa uno stato di ansia e frustrazione".

Proprio le prime due sentenze mostrano e contengono diversi esempi di comportamenti davvero particolari inerenti alle modalità di risparmio domestico adottate dal marito alle quali l'imputato intendeva sottomettere la persona offesa, tra questi:

- bisognava recarsi a fare la spesa esclusivamente in negozi a conto contenuto o discount;

- i prodotti acquistati non potevano assolutamente essere di marca e dovevano essere prodotti in offerta, caratteristica valida sia per quelli per la casa, che per l'abbigliamento;

- la doccia poteva essere fatta solo una volta a settimana e l'acqua utilizzata doveva essere in qualche modo recuperata per poterla riutilizzare, ad esempio, per lavare il viso o le mani.

Tutto questo, poi, in totale mancanza di necessità o spese impellenti, poiché entrambi i coniugi avevano un lavoro e un loro stipendio, essendo entrambi medici.

Tali condotte si sono poi aggravate con il matrimonio e la nascita della bambina, tanto che avevano finito con il riguardare anche il rapporto della moglie con la figlia che, si legge nella sentenza: "secondo il marito [la moglie ndr] non doveva mostrare verso la bambina comportamenti e parole troppo dolci e affettuosi (non poteva, ad es. chiamarla amore) che l'avrebbero resa insicura chiamandola invece, cozza o vongola".

La moglie, al solo fine di evitare tali atteggiamenti, nascondeva le spese a casa dei propri genitori o dalle amiche, chiedendo loro anche di mentire e dicendo al marito che le avevano regalato alcune cose, oppure gettando gli scontrini, per non lasciare prove.

La Corte al termine della propria decisione conferma pienamente quanto già statuito dai precedenti gradi, stabilendo che la condotta posta in essere dal coniuge integra perfettamente il reato di maltrattamenti, dato che il comportamento reiteratamente posto in essere era retto esclusivamente dalla volontà di sopraffare la donna, condizionandone ogni decisione o azione, anche mediante ingiurie e offese, quando la stessa non avesse rispettato le rigide regole di "risparmio".

Per approfondire leggi anche:

I provvedimenti indifferibili nel processo di famiglia

Maltrattamenti in famiglia: il ruolo della persona offesa

Integra il reato di maltrattamenti dare sberle 'educative' ai figli

Insulti al coniuge durante un diverbio: per la Cassazione è reato di maltrattamenti in famiglia

Se ti è piaciuto questo articolo, resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo

Gli studi:

LECCO:
Viale Dante, 10
Phone: 0341591913

MILANO:
Via Boccaccio, 15
Phone: 0248005405

Consulenza online

Iscriviti e resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter mensile per ricevere aggiornamenti su novità e ultime sentenze.
Privacy e Termini di Utilizzo
©2024Studio Legale Castagna - Viale Dante, 10 LECCO - Via Boccaccio,15 MILANO P. I. 02887910137 C.F. CSTSVN74D61E507Q Ordine Avvocati Lecco Iscrizione all'albo n. 2089
Privacy e cookies policy | Termini di utilizzo