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I figli delle vittime di femminicidio: gli orfani speciali

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La violenza di genere costituisce una delle più grandi piaghe della nostra società; troppo spesso le donne vengono uccise per mano di uomini che, per la maggior parte dei casi, sono i loro compagni, fidanzati o mariti.
Donne che, spesso, sono anche madri. E dove c’è una madre ci sono altrettanti figli che rimangono orfani, da considerarsi anch'essi vittime dei femminicidi. Vittime di cui, purtroppo, non si parla mai abbastanza.


I numeri degli orfani speciali

Gli ultimi dati disponibili risalgono al 2020, anno in cui, secondo alcune stime, gli orfani di femminicidio erano 169 in totale, di cui il 39,6% minorenni (67 su 169), il 32,5% (55 su 169) è rimasto orfano anche del padre che si è tolto la vita dopo il femminicidio. Il 46,7% dei figli sopravvissuti (79 su 169) aveva assistito alle precedenti violenze del padre sulla madre e, di questi, il 54,4% era minorenne.

In Italia sono oltre 2000 in totale gli orfani di femminicidio ma possiamo affidarci solo alle stime, perché i dati ufficiali non esistono. Difatti, si parla ancora troppo poco di questo fenomeno dei cosiddetti "orfani speciali", cioè i figli di genitore vittima di crimine domestico.
Tuttavia, preme evidenziare come in realtà la normativa italiana sia  una delle più avanzate in Europa per la tutela di chi resta, di chi sopravvive alle violenze.

Quali sono le tutele disposte a favore degli orfani speciali?

La legge n. 4/2018

L'intervento normativo a tutela di questi soggetti fragili si è reso necessario alla luce del vuoto normativo che si era venuto a creare in seguito, purtroppo, all'aumento dei crimini di genere in Italia.
Difatti, accadeva che i figli delle madri vittime di femminicidio per mano del padre si trovavano da soli senza alcun sostegno sia economico che psicologico, divenendo, dunque, ulteriori vittime del genitore.
Altresì, sussisteva l'esigenza da parte dell'Italia di  adempiere agli obblighi derivanti dalla Legge 1 ottobre 2012 n.172 di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, la cosiddetta Convenzione di Lanzarote.

Tale Convenzione, difatti, prescrive l'obbligo per gli Stati di prevedere il risarcimento delle vittime, la necessità di incrementare delle azioni di protezione e supporto dei bambini testimoni di violenze.  

Pertanto, il Legislatore con la Legge n. 4/2018  ha inteso innanzitutto introdurre dei limiti ai diritti successori e pensionistici in capo al coniuge che si rende autore di un tale crimine riprovevole, ma sopratutto rafforzare la tutela degli orfani, prevedendo sia degli strumenti appositi per il risarcimento del danno, sia dei sussidi economici.

Per quanto riguarda gli strumenti processuali, il Legislatore ha previsto:

1) l'art. 1 L. n. 4/2018 ha aggiunto all'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 il comma 4 quater che stabilisce la possibilità per i figli minorenni e i figli maggiorenni, non economicamente autosufficienti, orfani di crimini domestici di accedere al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dai limiti di reddito. La norma vale sia per i procedimenti penali sia civili derivanti dal reato, compresa anche la fase dell'esecuzione forzata;

2) con  riferimento al solo procedimento penale, l'art. 3 della Legge n. 4/2018 modifica poi l'istituto del sequestro conservativo. In particolare, tale disposizione prevede che quando si procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il Pubblico Ministero che rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti deve, in ogni stato e grado del procedimento, chiedere il sequestro conservativo dei beni a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime;

3) infine, disponendo l’aggiunta di un nuovo comma 2-bis all’art. 539 c.p.p., attribuisce al giudice il dovere di provvedere, anche eventualmente d’ufficio, all’assegnazione di una provvisionale, non inferiore al 50 per cento del presumibile danno. La disposizione sancisce altresì la conversione di quanto oggetto di sequestro a titolo conservativo in pignoramento, a seguito della sentenza di condanna in primo grado (in deroga all’art. 320 co. 1 c.p.p.).

Altresì, dispone anche le seguenti tutele:

- assicurata un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicologico, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica;

- l'art. 10 della Legge n.4/2018 prevede che nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.

- i figli della vittima del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale possono chiedere la modificazione del proprio cognome, ove coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva.

- in caso di sospensione della pensione di reversibilità in capo al coniuge autore del delitto sono destinatari, senza obbligo di restituzione, della pensione di reversibilità i figli minorenni o economicamente non autosufficienti che siano anche figli della vittima. A favore degli stessi figli è disposto dal giudice il pagamento di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato fino alla sospensione a titolo di indennità una tantum ovvero a titolo di pensione di reversibilità. Sarà il PM a dover comunicare all'istituto di previdenza i nominativi dei soggetti cui imputare la pensione di reversibilità.

- La legge incrementa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 la dotazione del Fondo di rotazione per le vittime dei crimini intenzionali violenti, destinandolo anche agli orfani per crimini domestici. In particolare, tale incremento è destinato all'erogazione di borse di studio per gli orfani, al finanziamento del loro reinserimento lavorativo e alla copertura delle spese per l'assistenza psicologica e sanitaria.
Si demanda a Stato, regioni e autonomie locali il compito di promuovere e organizzare forme di assistenza delle vittime, di promuovere servizi informativi, assistenziali e di consulenza; di predisporre misure per garantire il diritto allo studio e all'avviamento al lavoro per i figli delle vittime di crimini domestici;

Il decreto 21 maggio 2020 n. 71

In attuazione proprio alla legge n. 4/2018, in data 16 luglio 2020 è entrato in vigore il decreto 21 maggio 2020, n. 71, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere ed alle famiglie affidatarie".

Tale normativa si riferisce agli orfani di crimini domestici, figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, della vittima di un omicidio commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dall'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, ovvero dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.

In particolare, il Regolamento prevede:

- un sostegno alle famiglie affidatarie che hanno accolto questi soggetti fragili pari ad Euro 300 mensili per ogni minore, salvo il caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, nel qual caso è previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale.

- una borsa di studio o l'equivalente della gratuità o semigratuità della frequenza presso convitti, educandati o istituzioni educative in generale.

- ai datori di  lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato gli orfani di crimini domestici sono riconosciuti sgravi fiscali, per ogni assunzione effettuata, fino al 50 per cento dei contributi per un massimo di 3 anni.

In conclusione, occorre evidenziare, tuttavia, che seppur l'Italia, come già precedentemente detto, è stata una pioniera sul tema della tutela degli orfani speciali, purtroppo la macchinosa burocrazia che ogni giorno i soggetti beneficiari si strovano ad affrontare vanifica il lavoro svolto.
Preme sottolineare poi che il sussidio, seppur riconosciuto, costituisce una somma esigua rispetto alle spese che i figli della vittima si trovano ad affrontare.

È notizia di pochi giorni, l'asta giudiziaria avente ad oggetto le vetture utilizzate da Elena Ceste, la donna di Costigliole d’Asti uccisa per mano del marito Michele Buoninconti, condannato in via definitiva ad anni trenta di reclusione.
Si tratta di una procedura esecutiva promossa dai nonni materni, affidatari dei tre figli della coppia, al fine di ottenere delle risorse economiche necessarie per sostenere gli studi dei nipoti, in ragione della gravosa situazione economica che si sono trovati ad affrontare dopo la tregedia.

Per approfondire leggi anche:

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