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Nuova convivenza non esclude l'assegno divorzile

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Con l’Ordinanza n. 26682/2021 pubblicata il 5 ottobre, la Consulta ha iniziato a far trasparire il proprio orientamento sul diritto dell’ex coniuge di percepire l’assegno divorzile successivamente all’instaurarsi di una nuova convivenza, avviandosi così a far luce su un tema molto dibattuto quale il diritto dell’ex coniuge a mantenere la corresponsione dell’assegno divorzile qualora intraprenda una nuova relazione e instauri nuova convivenza.

La questione è altresì già stata posta all’attenzione delle Sezioni Unite a mezzo di precedente Ordinanza interlocutoria, n. 28995 del 17 dicembre 2020, già tema di approfondimento per i cui dettagli si invita alla lettura di Nuova convivenza e assegno divorzile.

La moglie parte debole della relazione

Nella prassi accade spesso che in pendenza del procedimento di divorzio il Tribunale accerti che la moglie sia la parte debole della relazione.
Infatti dal vaglio dei Giudici emerge frequentemente che, in costanza di matrimonio e ai fini del raggiungimento di un’economia familiare, il marito si concentri prevalentemente sulla carriera laddove la moglie si dedichi invece alla casa e ai figli, rinunciando al lavoro.

In situazioni di questo genere, qualora sopraggiunga una rottura della relazione e i coniugi decidano di procedere alla sospensione e successiva cessazione del matrimonio, nella normalità dei casi e su suggerimento dell’avvocato matrimonialista, la parte debole domanda dapprima la corresponsione del mantenimento e poi dell’assegno divorzile.

Tale richiesta viene generalmente accolta dai Tribunali, che, in esito alle pronunce della Corte di Cassazione intervenute tra il 2018 e il 2021, si ispirano a specifici criteri di verifica dell’an e di valutazione del quantum, il cui dettaglio è stato trattato nel seguente articolo:

La nuova natura dell'assegno divorzile

Assegno divorzile e tenore di vita della coppia 

La Corte di Cassazione infatti ha già chiarito che l’assegno divorzile non deve essere più calcolato sulla base del tenore di vita della coppia durante la vita familiare.

Al contrario la Consulta ha previsto che dopo una vita matrimoniale che si è protratta per un apprezzabile arco temporale, l'ex coniuge economicamente più debole acquista il diritto all'assegno divorzile in considerazione del fatto che abbia contribuito al tenore di vita della famiglia con personali sacrifici anche rinunciando alle proprie aspettative professionali ed abbia in tal modo concorso all'affermazione lavorativo-professionale dell'altro coniuge.

Quindi è ormai pacifico che l’assegno divorzile abbia natura perequativa e compensativa.

Grazie all’Ordinanza n. 26682/2021, la Corte sembra iniziare a far luce sull’orientamento che intenderebbe seguire nel dirimere la questione a cui è dedicato questo articolo di approfondimento: l'assegno divorzile permane anche in caso di inizio di una nuova convivenza?

Nel caso di specie il Tribunale di Reggio Emilia, nonostante la convivenza della donna più o meno stabile con un altro uomo, disponeva la corresponsione dell’assegno divorzile a carico dell’ex in quanto il Giudice escludeva che il nuovo rapporto fosse caratterizzato da un progetto di vita comune, ritenuto invece requisito necessario per poter parlare di una vera famiglia di fatto.

Analogamente la Corte d'Appello confermava l'accertamento svolto dal Tribunale, sottolineando come la coppia di conviventi abbia una limitata condivisione del budget e della vita, e, nonostante il nuovo partner si fermi in modo frequente, anche la notte, a casa della donna, dall'altro trascorre la sua vita altrove, nella propria casa, da solo o con il figlio.

Inoltre il Giudice di seconde cure conferma la spettanza dell'assegno divorzile anche in considerazione dell'incolpevole incapacità lavorativa della donna: l'età e l'annosa inesperienza, frutto presuntivo di una scelta coniugale condivisa, rende inverosimile il rientro della ex moglie nel mercato del lavoro.
Pertanto l’ex marito presentava ricorso in Corte di Cassazione.

La Cassazione: confermato l'assegno di divorzio se la nuova convivenza non ha un progetto di vita comune

Tuttavia, in linea alle precedenti argomentazioni dei Giudici di merito, gli Ermellini hanno stabilito che “l'assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge va confermato nonostante la donna abbia intrapreso una convivenza con un altro uomo se tale rapporto non risulta caratterizzato da un progetto di vita comune, necessario per poter parlare di una vera famiglia di fatto, stante l'assenza di una convivenza stabile e continuativa e la presenza di una "una condivisione limitata del budget e della vita".

In altri termini i criteri che ad oggi sembrano doversi seguire, sia da parte dell’avvocato divorzista nel presentare la domanda di assegno divorzile, sia da parte del Giudice nell’assumere la decisione, sembrano fondati sulla ragionevole valutazione del caso concreto in base ai seguenti parametri: da una parte la stabilità dell’attuale relazione, in considerazione dei rapporti economici tra i conviventi more uxorio, dall’altra l’incolpevole capacità lavorativa dell’ex coniuge debole in considerazione dell’età e dei sacrifici compiuti in costanza di matrimonio.

Approfondimenti:

Nuova convivenza e assegno divorzile

La nuova natura dell'assegno divorzile

Addebito della separazione per chi condivide sui social una nuova relazione

Gli effetti di una nuova convivenza sull'assegno divorzile

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