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Gli effetti di una nuova convivenza sull'assegno divorzile

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L'ex moglie che si rifà una vita con una convivenza stabile perde il diritto all'assegno divorzile: la Cassazione conferma che si perdono i diritti anche in assenza di nuovo vincolo matrimoniale. 

La Corte di Cassazione si è dedicata a questa tematica proprio nelle ultime settimane, arrivando a depositare una sentenza illuminante per la questione proprio il 16 ottobre. Infatti con l'ordinanza n. 22604/20, la Sesta Sezione sembra portare alla negazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex moglie, che ha instaurato una nuova convivenza more uxorio.

Il caso di specie è interessante perchè se i giudici del secondo grado si erano limitati a una riforma della sentenza di prime cure, la Cassazione, invece, ha ribaltato la decisione.

Infatti la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in parziale modifica della sentenza del primo grado, aveva posto a carico dell'appellato ex marito un assegno di divorzio mensile di 400 euro in favore della ex moglie.
L’uomo, insoddisfatto della decisione, ha presentato il ricorso in Cassazione lamentando la contraddittorietà e la carenza di motivazione della sentenza d'Appello; infatti i giudici di Reggio Calabria, nonostante avessero riconosciuto la sussistenza di una convivenza more uxorio ormai stabile tra la donna ed il suo nuovo compagno, hanno comunque disposto l'obbligo al versamento dell'assegno divorzile.
Tra l'altro la decisione è stata assunta senza però spiegare le ragioni fattuali e giuridiche alla base dell'onere in capo all'ex marito.

La Corte di Cassazione è intervenuta in modo molto determinato prevedendo testualmente che "debba essere annullata la pronuncia con cui i giudici di merito abbiano riconosciuto la sussistenza di un obbligo di contribuzione mensile a carico dell’ex marito, laddove l’ex moglie abbia instaurato una nuova relazione con il nuovo compagno ed il giudice non abbia fornito adeguata motivazione in relazione ai requisiti di stabilità e continuità della stessa".

Il Collegio ha ritenuto effettivamente sussistente il vizio della carenza della motivazione, posta come oggetto della doglianza, tant'è che l'operazione giurisprudenziale compiuta dai giudici del secondo grado si è basata su premesse solide, ma presenta lacune nelle argomentazioni conclusive.

Nonostante la Corte d'Appello, in linea alla prassi giurisprudenziale consolidata in tema di convivenze more uxorio, ha accertato la frequentazione e la convivenza della nuova coppia, tuttavia ha ritenuto che tale relazione non potesse dirsi connotata dai requisiti di continuità e stabilità necessari alla creazione di una famiglia di fatto.

Tale ragionamento è apparso poco argomentato e motivato, addirittura contraddittorio ne punto in cui, in riferimento alla quantificazione del contributo di mantenimento, si legge che "l’ex moglie ha dato vita ad una nuova stabile e consolidata relazione affettiva con un nuovo compagno"; quest'ultima frase si pone in contrasto con le suddette premesse.

Quindi, per questi motivi, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del ricorrente e ha deciso di cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria in diversa composizione.

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