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Prestare denaro a parenti e amici: come tutelarsi?

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Ogni qualvolta si sia prestato del denaro, come normalmente accade anche tra amici o parenti, si sta stipulando, consapevolmente o meno, un contratto di mutuo.
Nella pratica ciò che accade è che un soggetto consegni del denaro ad un altro soggetto, con la promessa che gli venga restituito non appena se ne avrà la possibilità.
Il creditore però dovrebbe mettere in atto alcuni accorgimenti per tutelare il proprio diritto a vedersi restituito il prestito.


Il contratto di mutuo tra privati

Nella “lingua” del nostro codice civile, questa attività, viene tradotta nei seguenti termini: il mutuo è il contratto col quale una parte (mutuante) consegna all’altra (mutuatario) una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.

Ciò stabilisce, nello specifico, l'art. 1813 c.c. e molto spesso, considerando che oggetto del prestito sono importi di denaro di poche centinaia di euro, non si pensa di essere in presenza di un contratto, complice anche l'utilizzo del contante per il trasferimento della liquidità.

Il contratto di mutuo è un contratto reale, cioè si perfeziona con la consegna della cosa oggetto dello stesso, in questo caso, ma non solo, del denaro.
Gli altri aspetti fondamentali sono:

• non richiede necessariamente la forma scritta: può essere concluso anche verbalmente e sarà perfettamente valido ed efficace, una volta intervenuta la consegna del denaro;

• Si presume a titolo oneroso, ma può essere stipulato anche a titolo gratuito: un mutuo oneroso produrrà degli interessi, mentre quello gratuito no. Saranno le parti a stabilire quale tipologia adottare.

Titolo gratuito, titolo oneroso e tasso di usura

In merito agli interessi, per quanto tra conoscenti si tenderà a stipulare un mutuo infruttifero o a titolo gratuito, possono essere concordati. Essi non devono mai superare il tasso di usura: tasso che viene fissato periodicamente con decreto ministeriale.

In caso contrario, il contratto sarà nullo e il prestito non dovrà essere restituito.

La forma scritta

Nonostante la possibilità di concludere il mutuo con una semplice stretta di mano, per tutelarsi è buona norma redigere una scrittura privata.
Tale accorgimento consentirà al creditore di provare più facilmente l'esistenza del debito, la promessa di restituzione e delle relative tempistiche.

Si sottolinea, infatti, che l'onere della prova grava sul creditore, il quale, in mancanza della scrittura privata, potrà utilizzare diversi mezzi al fine di dimostrare l'esistenza del prestito, come ad esempio lo scambio di e-mail, una registrazione audio, le dichiarazioni di testimoni e via dicendo.
La prova scritta risulterà molto utile nel caso di mancata restituzione del denaro.

Più precisamente chi non restituisce i soldi non commette reato, neanche se lo fa volontariamente ed è pertanto in malafede, con la conseguenza che tale soggetto non potrà essere denunciato.

Che azioni può intraprendere il creditore per farsi restituire il denaro?

Se la via penale è esclusa, salva un'ipotesi che si vedrà oltre, quali altri mezzi vengono messi a disposizione del creditore?
Egli potrà avviare una causa civile nei confronti del soggetto inadempiente.

La via che consente di velocizzare il più possibile i tempi di recupero del credito è rappresentata dal decreto ingiuntivo: misura emessa dal Giudice in cui si obbliga il debitore a restituire il dovuto.

Esso potrà venire richiesto su istanza del creditore, quando:

1. Le parti hanno firmato un documento scritto comprovante il contratto di mutuo;

2. Il debitore ha rilasciato al creditore una dichiarazione in cui attesti il suo impegno a restituire i soldi ovvero dichiari espressamente che è debitore per una determinata somma.

Contratto stipulato senza la forma scritta

In assenza di tali mezzi a dimostrazione dell'esistenza del credito, colui che ha prestato il denaro dovrà avviare una causa civile ordinaria portando ulteriori prove a sostegno delle proprie ragioni.

Si ricorda, come già detto sopra, che è il creditore a dover dimostrare l'esistenza dello specifico contratto e che, di conseguenza, il denaro era stato dato in prestito a titolo di mutuo e non utilizzando un altro contratto, come ad esempio la donazione.

Ulteriore accortezza che il creditore dovrebbe avere è quella di trasferire il denaro utilizzando sempre metodi tracciabili come: assegni, bonifici o cambiali.

Inoltre, in tutti questi casi, diventa opportuno utilizzare una causale corretta: è consigliabile motivare il passaggio di denaro indicando: “prestito infruttifero personale del…”, “prestito oneroso al familiare del…” o equivalente, regole specifiche non ce ne sono.

L'espropriazione forzata: il pignoramento

Avviato il procedimento civile, se, intervenuta la condanna, il debitore perdurasse nel suo comportamento scorretto e non restituisse il dovuto, il creditore dovrà avviare un pignoramento dei beni: ulteriore fase della causa civile in cui i beni del debitore vengono assoggettati a esecuzione forzata e a vendita.

Quando il bene viene venduto, viene trasferita la sua proprietà al nuovo acquirente ed il ricavato della vendita viene versato al creditore.

Attenzione però: non sempre avviare un procedimento civile per il recupero del credito è una soluzione praticabile. Tale procedimento comporta il sostenimento di diverse spese e potrebbe risultare antieconomico, soprattutto quando le somme prestate siano esigue.

In più, se il debitore è nullatenente, cioè non ha beni intestati, difficilmente sarà possibile recuperare il denaro. Difatti, dinanzi ai nullatenenti, non c’è possibilità di avviare procedure esecutive di pignoramento.

Quando si può denunciare il debitore che non restituisce un prestito?

Da ultimo analizziamo quando sia possibile denunciare il debitore inadempiente.
Come anticipato, la non restituzione anche volontaria della somma ottenuta a prestito non può essere denunciata, perché tale comportamento non è configurabile come reato.

Viene fatta salva una sola ipotesi: quando il mutuatario abbia simulato dolosamente, al momento del ricevimento dei soldi, una capacità economica che non aveva, facendo credere al creditore che avrebbe potuto restituire il mutuo.
Si pensi a chi finga di avere un contratto di lavoro ed esibisca una falsa busta paga oppure ometta di dire che è stato appena licenziato.

Per approfondire leggi anche:

La procedura di recupero del credito

Quando gli interessi di mora diventano usura?

Niente tasse sulle donazioni indirette: cosa è cambiato

Il pignoramento della pensione

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