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    Bonus baby sitter: la guida completa

    Bonus baby sitter: la guida completa

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    Il Bonus Baby-sitting è un sostegno economico per le famiglie, stanziato dal Governo per assistere i figli fino a 12 anni di età, che rientra tra le misure attivate in risposta all’emergenza creata dall’epidemia da Coronavirus.

    Per l’anno 2020, a partire dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine, il D.L. “Cura Italia” ha previsto, uno specifico congedo parentale per la cura dei figli di età non superiore a 12 anni, fruibile per un periodo, continuativo o frazionato, della durata massima di 15 giorni.

    In alternativa alla fruizione del congedo parentale, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, pari ad € 600,00 per nucleo famigliare, con l’eccezione del personale sanitario, per i quali è aumentato ad € 1.000,00.

    Successivamente, con il D.L. “Rilancio” il Governo ha stanziato ulteriore fondi, aumentando il bonus baby-sitting ad € 1.200 per nucleo famigliare, con l’eccezione del personale sanitario, per i quali il bonus baby-sitting è aumentato ad € 2.000,00, mentre per quanto concerne il congedo parentale è stato aumentato a 30 giorni.

    Ulteriore novità è la possibilità di utilizzare tale bonus per il pagamento dei centri estivi, che riapriranno a partire dal 15 giugno.
    In ogni caso si ricorda che il bonus viene erogato nella somma di € 600,00 (di cui € 480,00 per compensi ed € 120,00 a titolo di versamento dei contributi previdenziali, assicurazione obbligatoria INAIL e altri oneri previdenziali).

    A Chi Spetta:
    Il Bonus baby sitter spetta ai genitori o affidatari per i servizi di assistenza e sorveglianza dei MINORI:
    - fino a 12 anni (alla data del 5 marzo);
    - senza limiti di età, se disabili gravi;
    - per servizi resi dal 5 marzo nei periodi di chiusura dei servizi scolastici.

    Spetta fino ad € 600,00 (aumentati a 1200) a:
    - Dipendenti del settore privato;
    - Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (art. 2, c. 26, l. 335/1995);
    - Autonomi iscritti all’INPS (Artigiani, Commercianti e Coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
    - Autonomi iscritti alle casse professionali.
     
    Spetta fino ad € 1.000,00  (aumentati a 2000), per:
    - medici;
    - infermieri;
    - tecnici di laboratorio biomedico, di radiologia medica;
    - operatori sociosanitari;
    - personale dei comparti sicurezza, difesa, soccorso pubblico.
     
    L’altro genitore:
    - Non deve essere beneficiario di altre forme di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.);
    - Non deve essere disoccupato o non lavoratore;
    - Può essere in Smart Working (Lavoro Agile).
     
    Modalità di presentazione della domanda e relativa appropriazione delle somme:
    Dal 2 aprile 2020, è possibile accedere online, sul portale dell’INPS, alla procedura di compilazione e invio delle domande per il bonus baby-sitting.
    L'accesso al portale My INPS si effettua tramite le credenziali PIN, SPID, CIE o CNS.
    Se non si è in possesso di queste credenziali, è possibile accedere al servizio in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda online, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o email subito dopo la relativa richiesta.
    (Fatta salva la possibilità di inviare la domanda di bonus baby-sitting con modalità semplificata, per la successiva fase dei pagamenti tramite Libretto Famiglia bisogna essere in possesso del PIN dispositivo.)

    Accesso al Servizio Bonus Baby-sitting:
    1. Accedere al servizio Bonus Baby-sitting e inserire una nuova domanda, compilando tutti i dati relativi alla propria attività occupazionale e a quella degli altri componenti il nucleo famigliare, i dati del figlio, ecc…
    (Dopo pochi giorni si riceverà l'esito positivo di accoglimento della domanda via SMS o via mail e sarà necessario procedere all’appropriazione delle somme, accedendo al Libretto Famiglia, ove il genitore titolare del bonus dovrà registrarsi come Utilizzatore e la baby-sitter come prestatrice di lavoro occasionale).
    2. A questo punto, bisognerà procedere con l'appropriazione delle somme, inserendo le prestazioni di lavoro occasionale nel libretto famiglia: data, ora e luogo di prestazione.

    La procedura è la seguente:
    a) accedere al Servizio Libretto famiglia;
    b) cliccare nella colonna di sinistra sulla voce Bonus Baby-sitting COVID19;
    c) cliccare alla voce “appropriazione”;
    L’appropriazione va effettuata entro 15 giorni dalla notifica di concessione e bisogna indicare il codice fiscale del figlio, il numero domanda accolta e l’anno di riferimento. 
    Attenzione: la mancata appropriazione entro tale termine, viene considerata come una rinuncia tacita al bonus!!!
    d) cliccare nella colonna di sinistra sulla voce "Prestazioni";
    e) cliccare sotto tale voce alla voce "Nuova comunicazione" e inserire i dati relativi alle prestazioni e selezionare il conto BONUS COVID19 da utilizzare per il pagamento delle prestazioni.
    Tempistiche:
    E’ possibile comunicare le prestazioni svolte durante il periodo di sospensione dell’attività scolastica fino al 31 dicembre 2020.
    In caso di richiesta, accoglimento della domanda di bonus baby-sitter e appropriazione entro il 3 del mese, le somme verranno accreditate sul portafoglio elettronico e versate sul conto corrente del prestatore entro il giorno 15 del medesimo mese.

    Per approfondire leggi anche:

    Congedo parentale e bonus baby sitter: le novità del decreto Ristori Bis

    Bonus 600 euro, asilo nido e baby sitter: sono cumulabili?

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