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Ex marito non adempie all'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio: condannato a 4 mesi di reclusione

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La mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento ai figli sta diventando ormai una prassi abituale che però può avere strascichi giudiziari; emblematica la sentenza a carico di un uomo di Firenze.

Cerchiamo di capire, tramite l’elaborazione di un caso giurisprudenziale, come è indirizzato l’orientamento della Corte di Cassazione, al fine di risolvere questa situazione spiacevole che si viene a creare nelle coppie separate o divorziate.

Una donna fiorentina, di fronte all’inadempimento dell’ex marito all’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio e di fronte alle continue scuse relative all’impossibilità del soggetto di adempiere a causa delle numerose difficoltà economiche, decide di agire in Tribunale prima e in Appello dopo per il recupero della somma.

I Giudici, dopo aver ricostruito e analizzato la vicenda dal principio e quindi dalla separazione personale dei coniugi, hanno ritenuto il comportamento dell’ex marito colpevole per non aver corrisposto al figlio l’assegno mensile stabilito dal Giudice del Tribunale di Firenze a chiusura della separazione, e tale inadempimento è sufficiente per una condanna con pena fissata in quattro mesi di reclusione.

Questo ci fa capire come la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento ai figli e al coniuge, lasciandoli senza mezzi di sussistenza, è ancora considerato reato sanzionabile tramite il codice di procedura penale all’articolo 570 bis.

L’uomo, in seguito alla decisione del Tribunale e della Corte di Appello, decide di agire in Cassazione richiamando la sua impossibilità ad adempiere all’obbligo di mantenimento.

Da questo punto di vista, la Cassazione, con sentenza n. 44694/2019, dichiara di ritenere la posizione dell’ex coniuge su una presunta difficoltà economica poco convincente sia sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall’ex moglie, la quale ha espressamente affermato come il marito abbia continuato a lavorare nonostante la chiusura della sua ditta artigiana, sia sulla base dei comportamenti dell’uomo che da un lato accetta in sede civile il raddoppio del contributo di mantenimento per il figlio minore senza avanzare nessuna richiesta in ordine alla modifica delle condizioni economiche di separazione e dall’altro sta fronteggiando un elevato canone di locazione per la propria abitazione.

Sulla base di queste considerazioni, la Cassazione riprende l’orientamento indicato dal Tribunale e dalla Corte d’Appello e condanna l’ex marito a quattro mesi di reclusione.

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