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Ho trovato un cane, posso tenerlo?

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Chiunque abbia ha un cane deve obbligatoriamente procedere alla sua identificazione tramite microchip e iscriverlo all'anagrafe canina. Tale obbligo è vigente sin dal 2004, al fine di fronteggiare il randagismo attraverso, appunto, l'iscrizione che deve essere effettuata entro i due mesi di vita dell'animale o comunque entro trenta giorni da quando se ne è entrati in possesso.

Possono, tuttavia, esserci dei casi in cui i padroni non siano stati così diligenti e l'animale si sia smarrito, allontanandosi dalla propria residenza abituale.
Cosa si può fare quando ci si imbatte in un cane che appare smarrito per le strade del proprio paese? Sorprenderà, forse, sapere che alcuni comportamenti integrano dei reati e che la casistica esaminata dalla Cassazione non sia poi così rara.


Molto di recente gli Ermellini si sono dedicati ad alcune fattispecie che avevano come protagonisti cani smarriti e sottratti in modo illecito ai rispettivi proprietari.

Il caso della sostituzione del microchip

Con la sentenza n. 9533/2022 la Cassazione ha affermato che appropriarsi di un cane smarrito sostituendone il microchip al fine di non renderlo identificabile, integra il reato di riciclaggio previsto dall'art. 648 bis c.p. che si viene a configurare a causa, anche, di qualsiasi operazione diretta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

Alla base di tale delitto, vi sarebbe la condotta di furto effettuata dall'imputato, il quale con il ricorso in Cassazione contesta tale fattispecie asserendo che fosse stato il cane a presentarsi da lui, in quanto smarrito, e che, anche in accordo all’art. 925 c.c., l’animale era diventato di sua appartenenza in quanto l'animale non era stato reclamato entro venti giorni dal momento in cui il proprietario ha avuto conoscenza del luogo in cui si trovava.
La Corte specifica, tuttavia, che l’animale domestico non rientra nei cosiddetti animali mansuefatti pertanto non possono essere considerati proprietà di chi se ne impadronisce. Questi ultimi infatti sono animali originariamente selvatici che, caratterizzati da un proprio sentimento di affezione verso la famiglia dove abitualmente dimorano, solitamente hanno l’inclinazione e la capacità di ritornare dal proprio proprietario, ove non trattenuti.
Nel caso di specie, il proprietario si era messo immediatamente alla ricerca del proprio cane e, una volta trovato presso il canile, il pastore tedesco lo aveva riconosciuto all’istante e grazie alla prova del DNA del cane, si è giunti alla certezza si trattasse del cane smarrito.

Furto o appropriazione indebita?

Altro caso affrontato dalla Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 24066/2022, riguarda un soggetto a cui viene attribuito l'impossessamento di un cane altrui, con il conseguente addebito del reato di furto.

Da tali accuse l'imputato si difende facendo presente come, dopo aver accudito il cane, avrebbe chiuso un locale adibito a servizio della propria vigna, senza accorgersi che l'animale vi aveva trovato rifugio.
Il ricorrente osserva, a sostegno della propria innocenza, che se avesse voluto impadronirsi del cane, gli avrebbe tolto il collare e non l'avrebbe custodito in un luogo a pochi passi dalla proprietà dei suoi padroni.

Per la Corte, due sono le principali lacune riscontrabili nella sentenza impugnata, che impongono una più approfondita valutazione da parte dei Giudici:

1. La totale omissione di riferimenti al fine del profitto: questa finalità integra infatti il dolo specifico del reato di furto, senza il quale il reato non può essere presente.
Infatti come sottolineato dallo stesso imputato non vi è alcuna prova del fatto che la sottrazione dell'animale fosse avvenuta allo scopo di trarne profitto;

2. La contraddittorietà della sentenza impugnata in diversi punti della motivazione, riguardanti anche la prova sul perché e a quale fine l'imputato si sarebbe impadronito del cane.
Per tali ragioni la Corte ha deciso di annullare la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione.

In conclusione tenere con sé un animale smarrito è reato?

Fino al 2016, l’ordinamento giuridico italiano prevedeva il reato di appropriazione di cane altrui. Tale fattispecie si giustificava in quanto gli animali dovevano essere considerati delle "cose", nello specifico delle "cose mobili". Ne conseguiva l’applicabilità agli stessi delle relative fattispecie penali, compresa quella in materia di appropriazione di cose smarrite da altri, prevista dall'art. 647 c.p.

Questa norma, inoltre, veniva coordinata con l’articolo 925 c.c., il quale prevede l’acquisto della proprietà degli animali mansuefatti da parte di chi se ne è impossessato quando, i medesimi, non sono reclamati entro 20 giorni da quando l'effettivo proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove essi si trovano.

Nel 2016, l’articolo 647 del Codice penale è stato abrogato con la conseguenza che oggi, appropriarsi di un cane altrui non è più rilevante penalmente, bensì avrà conseguenze dal punto di vista del diritto civile: poiché giuridicamente un cane viene considerato una cosa mobile, chi trova l’animale deve restituirlo al padrone.

Se, invece, il soggetto si dovesse rifiutare di consegnarlo, il processo che ne seguirebbe potrebbe concludersi con la condanna alla restituzione dell’animale, al risarcimento del danno e al pagamento di una sanzione pecuniaria civile che varia tra i 100 euro e gli 8.000 euro.

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