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Profughi Ucraina: l'UE attiva la protezione temporanea

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A seguito dell'attacco lanciato dalla Federazione russa in data 24 febbraio 2022, vaste aree del territorio ucraino costituiscono, ad oggi, zone di conflitto armato e migliaia di persone sono fuggite o stanno fuggendo verso Paesi più sicuri dove di fatto dovranno essere attivate procedure di accoglienza per profughi e rifugiati.
La Direttiva CEE 2001/55 appena emanata cerca di regolamentare i flussi massicci di persone e cercare di alleviare la pressione sugli Stati confinanti.


Si stima infatti che a inizio mese oltre 650.000 sfollati abbiano raggiunto l'Unione entrando in Polonia, Slovacchia, Ungheria e Romania. Chiaramente questi numeri sono destinati ad aumentare.

Con la decisione assunta all'unanimità dal Consiglio dell'Unione Europea in data 4 marzo n. 2022/382, entrata in vigore il giorno stesso, si è attivata la Direttiva 2001/55/CE la quale prevede la concessione della protezione temporanea a seguito dell'afflusso massiccio di persone in fuga dall'Ucraina a causa della guerra.
Tale decisione non solo ha lo scopo di ridurre la burocrazia utile alla concessione di un permesso di soggiorno, ma attenua la pressione sopportata dagli Stati più vicini all'Ucraina, ridistribuendo gli sfollati in tutta l'Unione Europea, in base alla capacità di accoglienza di ciascuno Stato membro.

Cos'è la protezione temporanea?

La protezione temporanea, così come definita dalla medesima Direttiva all'art. 2, è una procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi terzi che non possono rientrare nel loro Paese d’origine, una tutela immediata e temporanea.

Tale protezione si applica a determinate categorie di persona che siano sfollate dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso, a seguito dell'invasione militare russa e quindi:

a) Ai cittadini ucraini residenti in Ucraina prima di tale data;

b) Agli apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima di tale data;

c) Ai familiari delle persone di cui alle lettere precedenti.

Con riferimento a quest'ultima categoria, la decisione del Consiglio specifica che: si considerano persone facenti parte di una famiglia, purché la medesima fosse già presente in Ucraina e vi soggiornasse prima del 24 febbraio 2022:

1. Il coniuge di una persona di cui alla lettera a) o b), il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con l'interessato, se la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge nazionale sugli stranieri;

2. I figli minorenni non sposati di una persona di cui alle lettere a) o b) o del coniuge, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottati;

3. Altri parenti stretti che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui si sono verificati gli atti militari e che erano totalmente o parzialmente dipendenti da una persona di cui alle lettere a) o b).

Nella Decisione inoltre viene specificato che gli Stati membri potranno applicare la Direttiva o una protezione similare ai sensi del loro diritto interno nei confronti degli apolidi e dei cittadini di Paesi terzi diversi dall'Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente nella medesima prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio Paese o Regione di origine.

Quanto dura la protezione temporanea?

Proprio perché si tratta di una misura eccezionale e di emergenza, e come specifica il nome della stessa, avrà una durata limitata. Infatti la protezione temporanea si intende applicata inizialmente per il termine di un anno; potrà essere prorogata di sei mesi in sei mesi in modo automatico per un periodo massimo di un anno.
La commissione, con una valutazione costante della situazione, potrà prorogare la protezione di un ulteriore anno.
In qualsiasi momento la Commissione Europea potrà proporre al Consiglio di mettere fine alla misura, se e solo se la situazione in Ucraina sia tale da consentire un rimpatrio sicuro e stabile delle persone cui era stata concessa.

Tale strumento risulta particolarmente adeguato a gestire la situazione attuale; la sua applicazione dovrebbe limitare la necessità di richiedere immediatamente la protezione internazionale da parte degli sfollati, evitando il rischio di sovraccaricare i sistemi di asilo degli Stati membri, in quanto il fondamentale obiettivo è di ridurre al minimo le formalità del diritto nazionale.

Si ricorda anche che i cittadini ucraini sono esentati dall'obbligo di visto in ingresso nell'Unione Europea e quindi godono del diritto di circolare liberamente all'interno dei territori della stessa per un periodo di 90 giorni.

Rilevante è evidenziare che una volta rilasciato il titolo di soggiorno conforme alla Direttiva 2001/55/CE, la persona che gode della protezione temporanea dovrebbe potersi avvalere dei diritti derivanti dalla stessa solo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo.
Tuttavia, ciò non sembrerebbe pregiudicare la possibilità per un altro Stato membro di rilasciare, in qualsiasi momento, un titolo di soggiorno valido per il proprio territorio alla persona che gode della protezione temporanea.

Nonostante il via libera europeo, questa Direttiva e la conseguente protezione temporanea non sono attualmente attive in Italia, in quanto devono essere recepite tramite DPCM.
Nello specifico il Governo italiano dovrà a breve dare attuazione alla Decisione 2022/382 per mezzo di un Decreto previsto dall'art. 20 del Testo Unico Immigrazione e dall'art. 3 D.L. 85/2003 che costituisce norma interna di recepimento della direttiva 2001/55/CE.

Cosa devono fare i profughi ucraini in Italia?

Nell'attesa di emissione del suddetto Decreto tutti i cittadini ucraini dovranno comunicare la loro presenza mediante la dichiarazione di ospitalità fatta da chi fornisce l'alloggio, siano essi privati o associazioni, allegando copia del passaporto e utenza telefonica.

La comunicazione deve avvenire in forma scritta entro 48 ore, anche tramite lettera raccomandata con avviso di ricevuta alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti e di conseguenza:

•  Alla Questura nei comuni capoluogo di provincia;

• Al Commissariato di Pubblica Sicurezza o al Comune, nei comuni che non sono capoluogo;

• Al Centro per l’Impiego competente per zona, contestualmente all’invio della comunicazione obbligatoria, nel caso in cui l’alloggio venga messo a disposizione dal datore di lavoro.

In caso di soggiorni di breve durata, cioè inferiori ai 90 giorni, lo straniero dovrà semplicemente dichiarare, entro otto giorni dall’ingresso, la sua presenza in Italia all’autorità di frontiera al momento dell'ingresso o al Questore della provincia in cui si trova, in considerazione del fatto che l'Ucraina non appartiene all'area Schengen. Nel caso di soggiorno superiore ai 90 giorni, dovrà essere attivata la procedura per la richiesta del permesso di soggiorno.

A Milano si attiva il Consolato

In ultimo, si segnala che il Consolato Generale d’Ucraina di Milano ha comunicato la disponibilità a rilasciare un certificato di identificazione ai loro cittadini eventualmente sprovvisti di passaporto nonché ad inserire sui passaporti dei cittadini ucraini i figli minori degli anni 16 sprovvisti di documenti.

Chiunque ne avesse necessità puoi scaricare il modulo relativo alla dichiarazione di ospitalità a questo link https://www.poliziadistato.it/statics/18/modulo-art7.pdf

Per approfondire leggi anche:

Il ricongiungimento familiare: cosa serve sapere per portare la famiglia in Italia

Corte Europea: no al rimpatrio di rifugiati anche se commettono reati

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