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Sci, ciaspole e escursionismo: da gennaio sanzioni e nuovi obblighi

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Per gli appassionati della neve sono in arrivo delle grosse novità a partire dall’1 gennaio 2022: sciare, e ciaspolare tra gli incantati paesaggi innevati diventeranno attività da svolgere con maggiore responsabilità e consapevolezza.
Infatti, in attuazione del decreto legislativo n. 40 del 28 febbraio 2021, con il nuovo anno diventeranno efficaci le stabilite norme sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali, tra le quali l'obbligo del casco e dei dispositivi antivalanga.


Cosa cambia per chi scia?

1) Maggiore diligenza, piste nere solo per sciatori esperti

Brutte notizie per gli sciatori meno esperti ma comunque spericolati che amano il brivido di lanciarsi in piste nere o catalogate come difficili, che sostanzialmente si presentano inadeguate rispetto alle proprie doti sciistiche.
In particolare l’articolo 27 della normativa dispone che per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficoltà e con pendenza superiore al 40%, contrassegnate come pista nera, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche.

In altri termini viene imposto da una parte uno standard minimo di diligenza a coloro che decidano di affrontare piste particolarmente difficili, dall’altra viene introdotta una presunzione di responsabilità per l’inesperto che causi un incidente sulle piste catalogate come difficili.
Pertanto lo sciatore che, in assenza delle prescritte capacità fisiche e tecniche, provochi un incidente su una pista nera si rende presuntivamente e colposamente responsabile del danno.

2) No alla precedenza per chi arriva da destra

Sempre in linea all’obbligo di diligenza, gli sciatori che si immettono da destra non possono più pretendere la precedenza; nello specifico l’articolo 21 del decreto legislativo prevede che gli sciatori modifichino la propria traiettoria e riducano la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista.

Anche in questo caso il legislatore pretende che tutti gli sciatori rispettino costantemente per l’intero svolgimento dell’attività sportiva e in qualunque circostanza quei canoni prudenziali di cui all’articolo 18 del testo normativo, ispirati al buon senso e alla ragionevolezza, necessari a ridurre il rischio di incidenti.

Tutti gli sciatori, che si trovino sulla destra o sulla sinistra, dovranno accertarsi dell’assenza di pericoli per procedere tranquillamente nella propria discesa: si tratta di una buona pratica, che non dovrebbe rappresentare una grande novità per coloro che amano praticare lo sci in piena sicurezza.                                

A proposito si ricorda che ai sensi dell’articolo 28 è previsto un concorso di responsabilità tra gli sciatori che si scontrano, ritenendosi, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi.

3) Casco obbligatorio per tutti i minorenni

L’articolo 17 del decreto prevede chiaramente che l’obbligo per i soggetti di età inferiore ai 18 anni di indossare il casco non solo nell’attività sciistica ma anche dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino.

4) Assicurazione obbligatoria

Inoltre, stando all’articolo 30 della normativa, viene introdotto un obbligo di assicurazione per responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi per lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino.
Pertanto è fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa.

5) Alcoltest e accertamenti tossicologici

Poiché è vietato ai sensi dell’articolo 31 sciare in stato di ebbrezza, come conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche, gli organi accertatori, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

Pertanto, nel caso di esito positivo o quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica, il soggetto viene accompagnato nel più vicino ufficio o Comando per ulteriori approfondimenti.

Novità per gli escursionisti e gli amanti delle ciaspole: il kit sonda, Artva e pala

Fatto normale divieto di risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve, o con  qualsiasi  altro  mezzo,  il legislatore prevede, all’articolo 26 del testo normativo, che i soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista  o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante  le  racchette  da  neve,   laddove,   per   le   condizioni nivometeorologiche, sussista rischio di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e  sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.


Le sanzioni: ecco una tabella riassuntiva dell’articolo 33

Fatta salva la possibilità per le Regioni e i Comuni di adottare ulteriori prescrizioni, il decreto legislativo 40 del 2021 prevede il seguente regime sanzionatori:



Queste sanzioni sono irrogate dai soggetti competenti per il controllo e vigilanza di cui all'articolo 29, cioè la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, nonchè i corpi di polizia locali.

Si specifica che in caso di violazioni di particolare gravità delle condotte vietate dal decreto o di reiterate violazioni, i medesimi soggetti possono provvedere anche al ritiro del titolo di transito giornaliero o alla sospensione dello stesso fino a tre giorni.

In tal caso al trasgressore viene rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio.

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