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La responsabilità dell'automobilista che investe un pedone

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La posizione giuridica del conducente di un autoveicolo rimasto coinvolto in un incidente stradale, da cui è derivato un danno nei confronti del pedone, è regolata dal combinato disposto di due disposizioni codicistiche, l'art. 1227 e il 2054 del Codice Civile.


Innanzitutto l'articolo 1227 del codice civile, nel suo secondo comma, dispone che al creditore non spetti alcun risarcimento del danno nel caso in cui l'illecito avrebbe potuto essere evitato usando l'ordinaria diligenza; in aggiunta l'articolo 2054 prevede che "il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno".

Proprio da queste due norme vengono regolamentati gli epiloghi delle tragiche vicende legate agli incidenti stradali, dei quali cui si è recentemente occupata anche la Corte di Cassazione; in particolare il riferimento va alla recentissima Ordinanza numero 17985 del 28 agosto 2020, oltre che alla Sentenza numero 581 del 28 febbraio dello scorso anno.

In entrambe le decisioni, confermando una linea decisoria solida e costante, la Suprema Corte ha affermato che, ai fini della valutazione del concorso di colpa del pedone, il giudizio della magistratura debba basarsi sull'attento apprezzamento dell'imprudenza e della pericolosità riconducibili alla condotta del pedone investito.

Pertanto i giudici di legittimità, in occasione della pronuncia pubblicata alla fine dell'estate, hanno ritenuto di non poter censurare la sentenza del giudice di merito, che aveva escluso ogni responsabilità del conducente del veicolo per l'investimento di una persona seduta in piena notte nel mezzo di una carreggiata su strada non illuminata.

Analogamente la Corte si era pronunciata nel 2019, respingendo la richiesta di risarcimento avanzata dai familiari di un uomo, morto dopo essere stato investito da diverse macchine su una strada statale su cui stava camminando a piedi e di sera in stato di ubriachezza.

Sostanzialmente i giudici ritengono che costituisca una condotta irresponsabile e imprevedibile quella posta in essere da un uomo seduto al bordo della strada in pieno buio, così come quella del pedone che cammina lungo la carreggiata in stato di ebbrezza e in condizioni di scarsa visibilità. I

n queste due circostanze, infatti, la responsabilità dei conducenti è da considerarsi esclusa quando venga provato che sarebbe stato impossibile per gli automobilisti prevenire l'evento e il danno.

In particolare, nei giudizi che hanno ad oggetto l'investimento del pedone, solitamente l'onere di prova grava sul conducente ed è molto stringente e rigoroso, difatti il soggetto che si trova alla guida è giudicato responsabile anche quando il pedone attraversi repentinamente la strada, purché tale condotta anomala del pedone sia ragionevolmente prevedibile, in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo.

Le due decisioni della Cassazione che sono state richiamate confermano che l'esonero di responsabilità è ammesso solo nel caso in cui il pedone tenga una condotta imprevedibile, tale da comportare per l'automobilista, che procede regolarmente nel rispetto di tutte le norme della circolazione stradale e di quelle dettate dalla comune prudenza e diligenza, l'impossibilità di avvistare il pedone e prevederne i movimenti.

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