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Crisi coniugale: quali sono le spese risarcibili?

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Ex marito paga di tasca propria la tassa sui rifiuti della casa coniugale dove la ex moglie vive con i figli e poi chiede il rimborso alla consorte che invece voleva compensarle con il pagamento di altre bollette; la Cassazione dà ragione all'uomo.

Con la recente sentenza 10927 del 10.05.2018, la Corte di Cassazione ha avuto ancora modo di pronunciarsi in merito alle situazioni riguardanti le controversie economiche sorte prima, dopo e durante la crisi matrimoniale.

Nel caso concreto a ricorrere questa volta era il marito; assolveva gli obblighi contributivi dovuti al Comune pagando di tasca propria la Tarsu.
Così facendo maturava un credito nei confronti della moglie, assegnataria della ormai ex casa coniugale, ed in quanto tale unica ad essere il soggetto passivo del tributo.

Il Giudice dell'Appello decideva in merito di compensare tale credito con quello che la difesa della moglie aveva deciso di avanzare in via riconvenzionale. Innanzi a quel Giudice infatti, la moglie, pretendeva (e le veniva riconosciuto tale diritto) di essere risarcita per le somme spese per il pagamento delle utenze domestiche, nel periodo precedente la separazione.

A pensarla diversamente è però la Corte di Cassazione!

L'occasione è preziosa infatti, per i Supremi Giudici, per ribadire un principio su cui ormai non ci dovrebbero essere più dubbi: non sussiste nessun diritto al rimborso delle spese sostenute da un coniuge per le utenze domestiche pagate nella fase precedente alla separazione.

La spiegazione si trova nell'interpretazione del diritto vivente, solidamente ancorato ai principi giuridici e quindi alle norme. L'art. 143 del codice civile ci parla di "diritti e doveri dei coniugi" e rappresenta la fonte di promanazione di quegli obblighi e di quella logica circa la solidarietà coniugale. E' a tale solidarietà, infatti, che devono essere improntati i vari contributi che i coniugi apportano a soddisfazione dei bisogni della famiglia nel suo complesso.

Gli stessi Giudici traggono quindi la conclusione per la quale un eventuale contenzioso post coniugale, oltre ad essere poco auspicabile, può al limite riguardare i vari assetti economici e patrimoniali risultanti dalla separazione o dal divorzio. Ma mai e poi mai, tale contenzioso, potrà essere l'occasione per ridiscutere e/o rinfacciarsi le varie voci di spesa a vario titolo sostenute dall'uno o dall'altro coniuge in costanza di matrimonio, anche e soprattutto se inerenti la cura della prole.

Alla signora non resta che rimborsare il marito.

Diritto di regresso per il genitore che ha sostenuto in via esclusiva le spese per il figlio

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