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L'ascolto del minore

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La necessità di ascoltare i minorenni nei procedimenti che li vedono coinvolti e che possano incidere sui loro interessi e diritti fondamentali è emersa, dapprima, in ambito internazionale con l'emanazione di diverse Convenzioni, prima fra tutte la Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, e Regolamenti da parte dell'Unione Europea.
Tali normative hanno creato e affermato un vero e proprio diritto dei soggetti minori a vedersi ascoltati e resi partecipi nei processi, determinando un adeguamento anche delle leggi interne.


Un esempio può essere il Reg. UE 1111/2019 che sancisce il diritto del minore ad esprimere la propria opinione e lascia al diritto e alle procedure nazionali degli Stati membri la discrezionalità di stabilire chi ascolterà il minore e le modalità dell’audizione.

Infatti, anche la nostra legge sul divorzio consentiva al presidente del Tribunale in sede di udienza per l’adozione dei provvedimenti provvisori di sentire i figli minori qualora ritenuto strettamente necessario, anche in considerazione della loro età.

Con la riforma Cartabia si è attuata una modifica dell'ascolto del minore con l'introduzione degli artt. 473bis 4.e 473bis 5, che riguardano rispettivamente in quali casi è previsto l’ascolto e le modalità con cui deve essere effettuato.

L'art. 473bis 4 stabilisce come condizione imprescindibile per l'ascolto che il minore abbia compiuto i 12 anni di età oppure venga giudicato capace di discernimento.

Tale operazione, quando si ritenga necessario, verrà effettuata con l'assistenza di un esperto o un altro ausiliario, infatti le modalità previste sono 2:

1. Ascolto diretto: condotto direttamente dal magistrato;
2. Ascolto assistito: condotto avvalendosi di un esperto in psicologia o psichiatria infantile.

È, invece, vietata la delega a un soggetto terzo estraneo, stante la delicatezza dei temi trattati.

Vi sono dei casi, tassativamente indicati, in cui il giudice può decidere di non ascoltare il minore e precisamente quando:

- L’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore;
- L’ascolto è manifestamente superfluo;
- Sussiste un'ipotesi di impossibilità fisica o psichica del minore;
- Il minore manifesta la volontà di non essere ascoltato.

Con riferimento alle modalità che devono essere utilizzate per effettuare l'ascolto, l'art. 473bis 5 detta diverse garanzie ed accorgimenti volti a tutelare nel miglior modo possibile il soggetto e i suoi interessi.

Il giudice, infatti, fisserà l’udienza tenuto conto degli impegni scolastici del minore, l’udienza verrà tenuta ove possibile in locali idonei ed adeguati alla sua età, anche fuori dal tribunale, inoltre il giudice dovrà esporre la natura del procedimento e gli effetti dell’ascolto.

Dell'intera procedura, poi, è stata prevista la necessità che venga effettuata la registrazione audiovisiva o, quando non sia possibile, nel processo verbale deve essere descritto in modo particolarmente dettagliato il contegno del minore, serbato durante l'intero procedimento di ascolto.

Gli stessi articoli prevedono che le opinioni del minore debbano essere prese in considerazione, tenuto conto della sua età e del suo grado di maturità, con il preciso intento di tutelare l’autodeterminazione e la personalità del minore, la quale identifica il patrimonio individuale del singolo da individuarsi non solo nelle capacità e inclinazioni naturali, ma anche nelle aspettative del minore.

Da ultimo, devono essere indicati i temi oggetto dell'adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, a partecipare all'ascolto.

Per approfondire leggi anche:

Quando chiedere l'ascolto del minore nel processo civile?

CTU su famiglie e minori: le nuove linee guida del Tribunale da scaricare

Diritto di famiglia: il Giudice può disattendere la CTU?

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