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Superbonus e detrazioni: profili di responsabilità del professionista

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L’accesso alle detrazioni fiscali del Superbonus 110% - il c.d. visto di conformità - per chi effettua interventi di riqualificazione energetica di un immobile richiede la presentazione di una serie di documenti ai fini dell'ottenimento delle detrazioni fiscali.
Ovviamente per la compilazione dei moduli e dei documenti necessari bisogna avvalersi del lavoro di un professionista che, purtroppo, a volte è responsabile di errori, negligenze o comportamenti che possono portare alla perdita delle agevolazioni o a dichiarazioni mendaci che possono procurare un danno erariale.


Il ruolo del tecnico asseveratore

Tra i principali documenti da presentare per potere avere accesso alle varie agevolazioni fiscali ci sono le asseverazioni, cioè attestazioni relative a perizie effettuate sull’immobile e che devono essere redatti obbligatoriamente da un tecnico qualificato, come un geometra, architetto o ingegnere. Queste, in sintesi, dichiarano che tutti i lavori effettuati sull'immobile sono stati eseguiti nel rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla normativa.

Le asseverazioni da presentare sono 2:

1. La relazione puramente tecnica che deve attestare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio a conclusione dei lavori;

2. La relazione inerente alle spese sostenute: si tratta di una dichiarazione che attesta che le spese sostenute dal richiedente siano congrue rispetto agli interventi realizzati. La normativa infatti specifica i massimali di costo per ogni singola tipologia di intervento, che dovranno essere rispettati affinché il contribuente possa avere accesso alle detrazioni fiscali.
Tali asseverazioni, poi, dovranno essere caricate sul portale ENEA

Fatta questa breve premessa, cerchiamo di capire in quali responsabilità possa incorrere il professionista nel caso in cui, a seguito dei controlli dell'Agenzia delle Entrate, il bonus non era in tutto o in parte dovuto.

Contributi non dovuti: l'Agenzia delle Entrate si rivale sul committente

In via generale, il solo ad essere colpito dalle possibili irregolarità emerse dai controlli è il committente, nei confronti del quale l'Agenzia delle Entrate andrà a richiedere il contributo indebitamente fruito, più l'eventuale sanzione e gli interessi.
Infatti per la legge, l’unico responsabile della correttezza dell’esecuzione dei lavori e della correttezza dei dati indicati all’interno del portale Enea è il committente e di conseguenza non si configura una responsabilità diretta del professionista.

Superbonus e detrazioni: quando a sbagliare è il professionista

Tuttavia, se il committente ritiene che la perdita dei benefici fiscali sia dipesa da un errore da parte di un professionista intervenuto a qualsiasi titolo nel processo riqualificazione dell'edificio, potrà iniziare una causa civile con l'intento di rivalersi nei confronti del professionista stesso e chiedere un risarcimento per i danni subiti.

Se, all'esito della causa, il giudice ritiene provato che il danno subito sia stato cagionato dall'errore del professionista (stabilendo che sia stato causato dalla negligenza e dall’imperizia del professionista stesso), allora disporrà un risarcimento dei danni in capo al medesimo.
L'entità del risarcimento non verrà individuata in base ai limiti del valore dell'intervento, massimale utilizzato dalla norma come requisito per l'ottenimento del bonus, ma verrà fissata "di giustizia", cioè nell'ammontare ritenuto più giusto dal giudice.

Proprio in questi casi il professionista potrà utilizzare la polizza assicurativa, detta anche polizza professionale, stipulata obbligatoriamente per un minimo di € 500.000, con la quale sarà tenuto a risarcire sia le casse dello Stato, le quali hanno erogato un beneficio non dovuto, che il committente, al quale ha fatto eventualmente perdere l'accesso all'incentivo.

Nel caso di anomalie inerenti allo sconto in fattura o alla cessione del credito il recupero delle somme avviene sempre nei confronti del committente, cioè il soggetto che ha esercitato l’opzione, così infatti prevede l'art. 121, commi 5 e 6, del D.L. 34/2020.

Il professionista responsabile in solido

Anche qui, nonostante l'iniziale responsabilità del committente, la legge prevede che se vi sia un concorso nella violazione, il professionista sarà solidalmente responsabile con il committente, per le somme indebitamente ottenute; conseguentemente l'Agenzia delle Entrate potrà rivalersi, indifferentemente, sia sul committente che sul professionista.

Al di fuori dell’ipotesi di “concorso”, i fornitori e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.

Ulteriori profili che riguardano la responsabilità, in questo caso esclusiva, del professionista sono quelli inerenti all'ambito penale ed amministrativo.

L’asseverazione infatti è una dichiarazione dove il professionista sotto la propria personale responsabilità, ne conferma l’autenticità e la certezza dei contenuti e garantisce di aver applicato al meglio le proprie capacità professionali.
Proprio per tale ragione risponde penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti ex art. 481 c.p.

Inoltre si potrebbe incorrere in sanzioni amministrative comprese tra € 2.000,00 e € 15.000,00 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa e una sanzione non inferiore a € 700,00 e non superiore a € 4.200,00 per il rilascio di un APE (Attestato Prestazione Energetica) senza il rispetto dei criteri e delle metodologie.

Da ultimo si ricorda che la polizza professionale di assicurazione non copre le sanzioni amministrative né tanto meno quelle penali.

Per approfondire leggi anche:

Cappotto termico e riduzione superficie dei balconi

Il Superbonus 110% sulle ristrutturazioni spiegato punto per punto

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